Mancata nomina vicesindaco. l’art. 46 del decreto legislativo n. 267/000, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, mentre il successivo art. 53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l’ assenza o l’impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Sebbene l’ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l’organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l’adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l’esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest’ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art. 53, commi 1 e 2.
Alcuni consiglieri del Comune in oggetto hanno segnalato la mancata nomina del vicesindaco sin dal 31 agosto 2015, data di revoca del precedente vicesindaco.
Al riguardo, si osserva che l'art. 46 del decreto legislativo n. 267/000, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, mentre il successivo art. 53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l' assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Ciò posto, sebbene l'ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l'organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l'adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l'esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest'ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art. 53, commi 1 e 2.
La necessità della nomina del vice sindaco è stata ribadita, peraltro, anche con la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, proprio per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito o assente.
Ed invero, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 501/2001, 'l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico.'.
Pertanto, resta ferma l'assoluta necessità di ottemperare al disposto normativo che richiede l'esplicita designazione del Vicesindaco da parte del Sindaco.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.