Mancanza del requisito dei crediti formativi. Cancellazione

Finanza locale
18 Aprile 2016
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il mancato possesso del requisito di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, precedentemente dichiarato, comporta la cancellazione dall'elenco dei revisori

Testo 

Si fa riferimento alle pec del 17 e 21 marzo 2016, con le quali un revisore chiede di riesaminare il provvedimento di cancellazione emanato per mancanza del requisito relativo al possesso dei crediti formativi. Al riguardo si rappresenta quanto segue. Come è noto, l'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, prevede che, per essere inseriti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti debbano possedere, tra l'altro, il requisito relativo al conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell'Interno. In relazione alla procedura preordinata all'aggiornamento annuale dell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, il revisore ha presentato domanda di mantenimento nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2016 dichiarando di aver conseguito, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2015, 10 crediti formativi. Nell'ambito dei controlli, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti, è risultato che il revisore ha conseguito solo 9 crediti in quanto per un modulo non sono stati superati i test finali. Con nota pec n.16433 dell'11 febbraio 2016 è stato informato della discordanza e invitato a fornire le certificazioni attestanti il possesso dei 10 crediti al fine di non incorrere nella cancellazione dall'Elenco. Considerato che l'interessato non ha prodotto quanto richiesto, con decreto in data 14 marzo 2016, si è proceduto alla cancellazione dall'Elenco. Non si ravvisano i presupposti per l'invocata revoca del provvedimento di cancellazione in quanto è risultato il possesso di soli 9 dei 10 crediti richiesti per l'iscrizione all'Elenco 2016. Il revisore potrà richiedere nuovamente l’iscrizione nell'elenco in occasione della prossima fase di aggiornamento prevista per l'anno 2017, previo conseguimento dei requisiti nel corso del 2016.