Gruppo misto

Territorio e autonomie locali
7 Marzo 2016
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppo misto monopersonale. Qualora il regolamento del consiglio comunale condizioni la possibilità di costituire il gruppo misto alla circostanza che lo stesso sia composto da almeno due consiglieri, va ricordato che, come osservato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime non possono essere disapplicate se non previo ritiro. Poiché la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, in tale ambito potrà essere valutata l’opportunità di adottare apposite modifiche alla normativa in questione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale è stato formulato un quesito in ordine alla disciplina prevista dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in materia di costituzione del gruppo misto. E' stato chiesto, in particolare, l'avviso in ordine alla disposizione recata dall'art. 23, comma 5, del regolamento del consiglio comunale che condiziona la possibilità di costituire il gruppo misto alla circostanza che lo stesso sia composto da almeno due consiglieri, con ciò impedendo la formazione del gruppo misto monopersonale. Al riguardo, si rappresenta che, come noto, l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge e che la relativa materia è regolata dalle norme statutarie e regolamentari dei singoli enti locali. Nella richiesta in esame è stato ricordato un precedente parere di questo ufficio nel quale era stato osservato che, 'in assenza di disposizioni che escludano espressamente la possibilità di istituire il gruppo misto anche con la partecipazione di un unico componente, si potrebbe accedere ad un'interpretazione delle fonti di autonomia locale orientata alla valorizzazione dei diritti dei singoli di poter aderire ad un gruppo consiliare'. Nel confermare il suindicato orientamento, si fa presente che, nel caso del quesito a cui si risponde, il regolamento del consiglio comunale vieta espressamente la possibilità di costituire il gruppo misto uni personale e, pertanto, va da sé che l'avviso espresso in altra circostanza non può essere adattato al diverso contesto normativo in vigore nel comune in oggetto. Al fine di corrispondere a quanto richiesto, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime non possono essere disapplicate se non previo ritiro. Pertanto, nel ribadire che la materia dei 'gruppi consiliari' è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che è in tale ambito che potrà essere valutata l'opportunità di adottare apposite modifiche alla normativa in questione. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.