Durata in carica dell'organo di revisione economico-finanziaria monocratico

Finanza locale
29 Gennaio 2016
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La durata dell'incarico del nuovo organo di revisione, nominato a seguito di dimissione presentate dal precedente revisore, deve essere riferita ad un intero nuovo triennio

Testo 

Una Prefettura ha chiesto un parere in merito alla durata dell'incarico del revisore nominato a seguito delle dimissioni presentate dal precedente organo di revisione del Comune. In particolare, è stato rappresentato che il Comune, con delibera consiliare, ha nominato il nuovo revisore dei conti prevedendo la durata dell'incarico non per un intero triennio ma limitata ad una certa data, nella volontà di far coincidere la scadenza dell'incarico con il triennio relativo al Revisore dimissionario. Al riguardo, si osserva che la durata dell'incarico dell'organo di revisione economico finanziaria è disciplinata dall'articolo 235, comma 1, del decreto legislative n.267 del 2000 che, in maniera inequivocabile, prevede: "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3". La previsione di cui allo stesso articolo 235, comma 1, relativa alla durata dell'incarico del nuovo revisore limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale e specificatamente riferita all'ipotesi di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale. Pertanto, atteso che la fattispecie rappresentata si riferisce al rinnovo dell'organo di revisione monocratico, a seguito della cessazione del precedente incarico, si ritiene che la durata del nuovo organo debba essere riferita all'intero triennio in conformità a quanto previsto dal citato articolo 235, comma 1, del Tuel.