Tra le cause che ostano al conferimento dell'incarico, tassativamente individuate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non risulta espressamente contemplata la litispendenza, prevista, invece, dall'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per coloro che rivestono cariche politiche negli enti locali
Una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del Sindaco di un comune circa la presunta incompatibilità all'incarico di revisore dei conti di un iscritto nell'apposito elenco estratto con le modalità di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n.23, per il rinnovo dell'organo collegiale di revisione del predetto comune e designato per la nomina, il quale risulta essere socio accomandante di una società in accomandata semplice, che ha cause pendenti, in gradi diversi di giudizio, con il comune.
In relazione alla questione prospettata, la Prefettura ritiene che le liti pendenti segnalate dal sindaco non precluderebbero la nomina a revisore dei conti del soggetto in esame, in quanto tra le cause che ostano al conferimento dell'incarico, tassativamente individuate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non risulta espressamente contemplata la litispendenza, prevista, invece, dall'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per coloro che rivestono cariche politiche negli enti locali.
Al riguardo, nel richiamare quanto disposto dal citato articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000, che disciplina le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali, si concorda con l'orientamento prospettato dalla Prefettura.
Ed in effetti il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.4774 del 12 settembre 2001, ha evidenziato la natura tassativa delle cause che ostano al conferimento dell'incarico di revisore "tra le quali non è prevista l'incompatibilità per litispendenza".