Validità delle sedute della Commissione Regolamenti e Statuto

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2016
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Nei comuni sono operanti commissioni obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) e commissioni facoltative (come le cd. commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/00); in entrambi i casi, la rispettiva composizione ed il funzionamento si riconducono generalmente alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero agli statuti locali. Laddove si procede alla costituzione di organi collegiali con modalità ponderali, in assenza di disposizioni che stabiliscano maggioranze speciali o qualificate, il quorum funzionale deve essere generalmente individuato nella maggioranza (metà più uno) dei voti possibili.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione all'esposto presentato dai consiglieri di minoranza del Comune di . è stato posto un quesito in ordine al quorum strutturale necessario per la validità delle sedute della commissione regolamenti e statuto, disciplinata dall'articolo 18 del regolamento comunale. Tale norma individua il quorum funzionale stabilendo che la commissione è composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, con diritto di voto di rappresentanza pari al numero dei consiglieri rappresentati. Mancando una specifica indicazione in ordine al quorum per considerare valida la seduta, la minoranza, contrariamente a quanto sostiene il sindaco, ritiene che debba applicarsi il comma 5 dell'articolo 20 del regolamento che attribuisce nella presenza della maggioranza assoluta dei componenti, la validità delle sedute delle commissioni permanenti. Al riguardo, si osserva che nei comuni sono operanti commissioni obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) e commissioni facoltative (come le cd. commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/00); in entrambi i casi, la rispettiva composizione ed il funzionamento si riconducono generalmente alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero agli statuti locali. E', pertanto, a tali previsioni che occorre fare riferimento per dirimere la questione prospettata. Posto che l'art. 38, comma 6 del T.U.O.E.L. dà facoltà ai consigli comunali di recepire, in sede statutaria, la possibilità di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, si rileva, nel caso specifico, che la commissione in parola costituisce un terzo genere rispetto alle commissioni permanenti previste dall'articolo 17 dello statuto e rispetto alle commissioni speciali di cui all'articolo 18 del medesimo statuto. Infatti, il regolamento ha disciplinato le commissioni permanenti all'articolo 13 e le commissioni speciali all'art. 16, istituendo, altresì, all'articolo 18 la citata commissione regolamenti e statuto. Ciò premesso, occorre rilevare che l'articolo 20 del regolamento, disciplinando le sedute, il numero legale e la votazione, al comma 5 prevede che 'le sedute delle commissioni permanenti sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti'. Essendo la norma, indirizzata in forma specifica alle commissioni permanenti, appaiono applicabili alla Commissione in parola, proprio per le sue caratteristiche, le disposizioni relative alle commissioni speciali. In particolare, l'articolo 18 dello statuto, al comma 3 prevede nell'ambito delle commissioni speciali la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e l'espressione del voto di ogni singolo componente con valore proporzionale ai consiglieri rappresentati in consiglio comunale, ma non fornisce indicazioni in ordine al quorum strutturale, rinviando al comma 4 la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento. Anche l'articolo 18 del regolamento riguardo alle commissioni speciali non fornisce indicazioni in ordine alla formazione del quorum strutturale, stabilendo, invece, come per le commissioni speciali il voto di rappresentanza pari al numero dei consiglieri componenti il gruppo rappresentato. Laddove si procede alla costituzione di organi collegiali con modalità ponderali, in assenza di disposizioni che stabiliscano maggioranze speciali o qualificate, il quorum funzionale deve essere generalmente individuato nella maggioranza (metà più uno) dei voti possibili. Pertanto, anche riguardo alla Commissione Regolamenti e Statuto, qualora i consiglieri presenti siano in grado di esprimere la maggioranza dei voti necessari, si ritiene che non possa non farsi coincidere il quorum funzionale con il quorum strutturale. Infatti, l'eventuale assenza dei rappresentanti della minoranza, numericamente superiori ai rappresentanti della maggioranza, ma con un peso di rappresentatività minore, potrebbe bloccare i lavori della commissione pur essendo la maggioranza potenzialmente in grado di esprimere il quorum funzionale.