Per la determinazione del compenso del revisore dei conti di unione di comuni, che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni membri, occorre fare riferimento alla classe demografica del comune più popoloso dell'unione
È stato chiesto da una Prefettura un ulteriore approfondimento sulle modalità di determinazione del compenso del revisore economico finanziario dell'unione che svolge tutte le funzioni fondamentali dei singoli comuni aderenti, a seguito delle considerazioni avanzate dal revisore di un'unione.
In particolare è già stato precisato che:
- Nelle unioni che svolgono tutte le funzioni fondamentali l'organo di revisione dell'unione esercita le medesime funzioni anche nei comuni che ne fanno parte ed è costituito, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 110, da un unico revisore nel caso in cui la popolazione complessiva dell'unione non superi i 10.000 abitanti.
- Per la determinazione del compenso spettante al revisore dell'unione, comprensivo anche la funzione svolta presso il comuni associati, come previsto dall'articolo 241, comma 5, del testo unico n.267 del 2000, occorre fare riferimento, in mancanza di diversa specifica disposizione, alla classe demografica del comune più popoloso.
Il revisore dell'unione non condivide l'interpretazione ministeriale sostenendo che il comma 3 bis, che prevede la composizione collegiale dell'organo di revisione delle unioni che svolgono in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, trovi applicazione solo per le unioni che superano i 10.000 abitanti e, di conseguenza, al compenso spettante in qualità di revisore dell'unione si deve aggiungere il compenso determinato in funzione dell'attività di revisione svolta in ciascun comune facente parte dell'unione.
Al riguardo, si conferma quanto precedentemente espresso in considerazione dell'unicità dell'incarico affidato al revisore dell'unione che si estende anche all'esercizio della funzione presso i comuni membri con conseguente determinazione di un unico compenso.