Organo di revisione monocratico delle unioni

Finanza locale
15 Aprile 2016
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

L'organo di revisione dell'unione che non svolge l'incarico anche nei comuni membri è costituito da un solo revisore a prescindere dalla dimensione demografica dell'ente.

Testo 

Una Unione, nel rappresentare che, con l'adesione di un nuovo comune, la popolazione complessiva dell'ente ha superato 10.000 abitanti e che attualmente l'organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un solo revisore, chiede di conoscere se, in presenza del superamento del numero dei 10.000 abitanti, pur svolgendo solo due funzioni fondamentali dei comuni membri, sia tenuta a dotarsi di un organo di revisione collegiale.
Al riguardo, si osserva che, a norma dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni è costituito da un solo revisore, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, riferito all'ipotesi di unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Inoltre, in caso di ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n.56, di svolgimento, da parte dell'unione in forma associata anche per i comuni che la costituiscono, delle funzioni dell'organo di revisione, le stesse sono svolte da un unico revisore per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti e da un collegio di revisori per le unioni che superano tale limite.
Nella fattispecie rappresentata, tenuto conto che codesta Unione non esercita in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, per cui non ricorrono i presupposti previsti dal richiamato articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267 del 2000, né, come da ulteriori elementi informativi acquisiti per le vie brevi, si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n.56 del 2014, l'organo di revisione dell'ente è costituito da un solo revisore a norma del citato articolo 234, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, che non fa alcun riferimento alla dimensione demografica dell'ente.