Ostensibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di documenti concernenti il rilascio di titoli abilitativi, studi di fattibilità, documenti del SUAP e dell’ufficio Edilizia Privata-Urbanistica richiesti dai consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. L’istanza di accesso ai documenti rientranti nell’elenco succitato non può essere riscontrata negativamente in ragione delle eventuali pretese risarcitorie dei soggetti privati coinvolti, eventualmente danneggiati dalla diffusione delle notizie in possesso della amministrazione.
E' stato chiesto un parere in ordine alla ostensibilità, da parte dell'amministrazione comunale, di documenti concernenti il rilascio di titoli abilitativi, studi di fattibilità, documenti del SUAP e dell'ufficio Edilizia Privata-Urbanistica richiesti dai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. In particolare, è stato chiesto se l'istanza di accesso ai documenti rientranti nell'elenco succitato possa essere riscontrata negativamente in ragione delle eventuali pretese risarcitorie dei soggetti privati coinvolti, eventualmente danneggiati dalla diffusione delle notizie in possesso della amministrazione. Al riguardo, si osserva che il citato art. 43, comma 2, riconosce al consigliere comunale un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/00 che, più in generale, nei confronti della pubblica amministrazione come disciplinato dalla legge n. 241/90. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con parere espresso nella seduta del 28 febbraio 2012 ha affermato che 'Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali locali ex art. 43 decreto legislativo n. 267/00 è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato Sez. V, 08-11-2011, n. 5895). In tale ottica, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego, altrimenti gli organi di governo dell'ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul proprio operato'. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è orientata nel senso di ritenere che l'ampia prerogativa a ottenere informazioni è riconosciuta ai consiglieri comunali senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, tuttavia, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali, nei casi specificamente determinati dalla legge, come previsto dal sopra richiamato art. 43. Anche il T.A.R. Lombardia – Milano – con sentenza n. 2363 del 23.09.2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del Comune in quanto 'non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d'ufficio