Nessuna discrezionalità da parte dell'ente per la nomina dei revisori estratti

Finanza locale
8 Febbraio 2016
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori gli stessi sono scelti mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco - Non sono previste ipotesi di eventuali inopportunità o di mancato gradimento

Testo 

Una Prefettura ha chiesto il parere di questa Amministrazione in ordine alla richiesta di un'Unione di comuni di procedere a nuova estrazione dei nominativi per la nomina del revisore dei conti dell'ente, in conseguenza del mancato gradimento sul nominativo designato a seguito della procedura di estrazione a sorte effettuata. La richiesta dell'ente risulta motivata dal fatto che il nominativo in questione è stato oggetto nel 2015 di revoca dell'incarico di revisore dei conti da parte di un comune, che fa parte dell'Unione, in quanto, dagli atti del procedimento di revoca, non impugnati dall'interessato, emerge che le motivazioni di tale procedimento risiedono in una manifesta inadempienza del professionista incaricato. Risulterebbe, inoltre, una palese inopportunità, se non addirittura incompatibilità del primo designato a ricoprire l'incarico di revisore dei conti dell'unione, tale da inficiare in modo palese il coretto esercizio della funzione pubblica cui lo stesso è preposto. Al riguardo, si osserva quanto segue. Come è noto, a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori previsto dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, gli stessi sono scelti mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco. In particolare, come previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2012, sulla base dell'esito del procedimento di estrazione comunicato dalla Prefettura, gli enti locali provvedono "a nominare, con delibera dell'organo consiliare, quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia". Pertanto, salvo il caso di rinuncia volontaria, le cause di incompatibilità o altri impedimenti alla nomina dei nominativi estratti e, nell'ordine, del primo nominativo designato, sono quelle espressamente contemplate dagli articoli richiamati, non rilevando a tal fine ipotesi di eventuali inopportunità o di mancato gradimento da parte dell'ente. Quanto al segnalato provvedimento di revoca dell'incarico da parte di un altro ente locale, non si ritiene che lo stesso costituisca causa di incompatibilità alla nomina, non rientrando tale fattispecie tra quelle espressamente previste. Tutto ciò premesso, qualora l'ente locale rinvenga la sussistenza di cause di incompatibilità o impedimento previste dalle disposizioni sopra richiamate nei confronti del primo nominativo estratto, dovrà procedere con gli altri nominativi, in ordine di estrazione, sorteggiati proprio per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato. Solo in caso di mancata possibilità di individuare il revisore nella terna già sorteggiata la Prefettura potrà procedere ad una nuova estrazione.