Deve essere distinto il diritto di accesso dei consiglieri dalla disciplina di “accesso”, ma più correttamente si dovrebbe dire l’ingresso agli uffici comunali da parte sia dei privati cittadini che dei consiglieri comunali ed è importante sottolineare che si tratta di aspetti connessi ma diversi che, di conseguenza, rispondono a distinte regolamentazioni.
Pur operando in ambiti contigui, infatti, le due discipline regolamentari dovranno essere necessariamente distinte: l’una, infatti, trova il proprio fondamento nell’art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, l’altra, per quanto attiene ai consiglieri, deriva automaticamente dall’art. 43, comma 2, del medesimo T.U.O.E.L..