Rimborso spese. Costo permesso ztl

Finanza locale
23 Settembre 2013
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La determinazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio è interamente demandata all'autonomia dell'ente, regolamentare o dispositiva all'atto della nomina o anche di natura pattizia, mentre per la determinazione del rimborso delle spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle misure spettanti ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Testo 

Una Provincia ha chiesto il parere di questa Amministrazione in merito alla legittimità del rimborso, con risorse proprie dell'ente, in favore dei componenti dell'organo di revisione economico finanziaria, della tariffa per il permesso ZTL relativo al transito delle autovetture personali in uso ai medesimi componenti, nella zona di Roma nella quale sono ubicati sia gli uffici dell'organo di revisione che la sede centrale e la Ragioneria generale dell'ente. Al riguardo, si deve premettere che i compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, a norma dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono disciplinati dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 maggio 2005.
L'articolo 3 del citato decreto ministeriale, pure richiamato nella sopra distinta nota, prevede il rimborso, in favore dei predetti componenti, delle spese di viaggio e, ove necessario, delle spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta in relazione allo svolgimento delle funzioni affidate, individuandone il presupposto nella residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente. La determinazione delle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio è interamente demandata all'autonomia dell'ente, regolamentare o dispositiva all'atto della nomina o anche di natura pattizia, mentre per la determinazione del rimborso delle spese di vitto e alloggio, si fa riferimento alle misure spettanti ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente. Ferma restando la riconosciuta autonomia dell'ente in ordine alla individuazione della tipologia delle spese di viaggio eventualmente spettanti ai revisori e alle relative modalità di quantificazione, si esprimono forti perplessità circa la legittimità del rimborso della spesa di cui trattasi, non sembrando la stessa direttamente correlata alle spese di viaggio sostenute per la effettiva presenza presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle funzioni, ma ad un permesso annuale e, quindi forfettario, per il transito, con mezzo proprio, dei soggetti in questione nella zona interessata in qualunque occasione nel corso dell'anno. Peraltro, detta spesa non costituisce direttamente un costo di trasporto, ma è strumentale all'utilizzo del mezzo proprio, che resta una delle modalità, non certo l'unica, nelle quali può esplicarsi il trasporto stesso e che, come tale, è soggetta a particolari condizioni e disciplina.