Al personale di polizia municipale possono essere corrisposte in aggiunta all’indennità di vigilanza e di turno le indennità di disagio e rischio. In materia di cumulo di voci del trattamento economico accessorio, occorre tenere presente il principio

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2013
Categoria 
15.04.10 Emolumenti accessori per prestazioni aggiuntive
Sintesi/Massima 

Il contratto nazionale ha già riconosciuto una particolare tutela economica a favore del personale di polizia municipale con l’attribuzione dell’indennità prevista dall’art. 37, CCNL del 6.7.1995.L’attribuzione di detta indennità assolve alle medesime finalità dell’indennità di disagio e per tale motivo, non può riconoscersi, a favore del personale di polizia locale, anche l’indennità di disagio, di cui al citato art. 17, comma 2 lett.e), del CCNL 1.4.1999.

Testo 

Al personale di polizia municipale possono essere corrisposte, in aggiunta all'indennità di vigilanza e di turno, le indennità di disagio e rischio; per specifiche responsabilità, ex art. 36 del CCNL del 22.1.2004 per la cat. D; per lavaggio divise, che erano riconosciute dal precedente accordo e sono state corrisposte al predetto personale fino a tutto il 31.12.2012.
In merito, si fa presente che più volte la questione prospettata è stata oggetto di approfondimento da parte di questo Ministero che ha provveduto ad acquisire il parere dell'Aran.
Con una nota la predetta Agenzia ha chiarito che in materia di cumulo di voci del trattamento economico accessorio, occorre tenere presente il principio generale secondo il quale il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità accessorie, solo nel caso in cui questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
Posto quanto sopra, è noto che il contratto nazionale ha già riconosciuto una particolare tutela economica a favore del personale di polizia municipale con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 37, del CCNL del 6.7.1995, come rideterminata dall'art. 16 del CCNL 16.1.2004, che viene corrisposta proprio per remunerare sia la specificità delle prestazioni svolte dal predetto personale, sia lo specifico rischio derivante dall'espletamento delle medesime prestazioni.
Per quanto riguarda l'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, effettivamente questa assolve a funzioni diverse rispetto all'indennità di vigilanza. Ma nel caso rappresentato, al personale interessato è correttamente riconosciuta l'indennità di turno, disciplinata dall'art. 22 del CCNL 14.9.2000, prevista proprio per compensare il disagio derivante al lavoratore dal prestare la propria attività lavorativa su turni, modalità attuata di sovente nell'erogazione del servizio di polizia locale.
L'attribuzione, quindi, di detta indennità assolve alle medesime finalità dell'indennità di disagio e per tale motivo, non può riconoscersi, a favore del personale di polizia locale, anche l'indennità di disagio, di cui al citato art. 17, comma 2 lett. e), del CCNL 1.4.1999; fatta salva l'ipotesi in cui, secondo la succitata regola generale del divieto di cumulo di indennità atte a remunerare la medesima funzione, le condizioni legittimanti siano effettivamente diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.
Sulla base del principio di cui sopra, è possibile, altresì, argomentare che l'indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, possa essere riconosciuta al personale in discorso incaricato di svolgere particolari compiti.
Relativamente all'indennità di lavaggio divise, nessuna disposizione in tal senso è contenuta nei contratti collettivi. Occorrerebbe verificare la sussistenza di una specifica previsione regionale, tenuto conto che l'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel disciplinare la potestà delle regioni in materia di polizia locale, al punto 4, demanda alla legislazione regionale la determinazione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e a stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Qualora mancasse anche tale previsione, non sembra possibile l'assunzione degli oneri relativi alla pulizia delle uniformi da parte dell'Ente.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse occorrere.