Quesito su surroga consiglieri comunali dimessisi.

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2013
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.
Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell’organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all’art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. n. 267/2000; in tali casi si applicherà l’ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art. 45, comma 1).
Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l’adozione della delibera di surroga.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopracitata riguardante la surroga del consigliere comunale dimissionario.
Nel caso di specie alcuni consiglieri del Comune di ., ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, hanno rassegnato le proprie dimissioni per assumere gli incarichi di assessori comunali.
In occasione della prima seduta consiliare si sono presentati, al posto dei consiglieri nominati assessori, i candidati risultati primi dei non eletti nell'ambito della lista di appartenenza dei consiglieri dimessisi.
Con un'interrogazione i consiglieri di minoranza hanno eccepito l'irregolarità della procedura di sostituzione dei consiglieri dimissionari, lamentando che i consiglieri subentranti avrebbero potuto partecipare alla seduta del consiglio comunale solo successivamente all'adozione delle relative delibere di surroga da parte del collegio.
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del dlgs 267/2000 è previsto, infatti, che i consiglieri entrino in carica all'atto della proclamazione, ovvero non appena adottata dal consiglio la deliberazione di surrogazione.
In sostanza, ad avviso dei suddetti consiglieri di minoranza, si sarebbe erroneamente fatta applicazione dell'art. 64, comma 2, del dlgs n. 267/2000 che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, prevede il subentro automatico del primo dei non eletti della lista del consigliere che, avendo accettato la carica di assessore, sia cessato ope legis dalla carica di componente del consiglio comunale.

Sulla questione si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 2755/2005 contenente chiarimenti interpretativi sull'applicazione dell'art. 64 del d.lgs n. 267/2000, sul quale, a suo tempo, è stata richiamata l'attenzione degli enti interessati nella circolare n. 5 del 2005 di questa Direzione Centrale, alla quale, ad ogni buon fine, si rinvia per una completa lettura, ancora attuale come espressamente dichiarato in una recente pronuncia del Tar Campania n. 8 del 2012.
In particolare, è stato precisato che nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.
Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla sua carica di membro dell'organo rappresentativo, dovrà dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. n. 267/2000; in tali casi si applicherà l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo art. 38 (e dal successivo art. 45, comma 1).
Conseguentemente, i consiglieri surroganti non dovranno essere convocati per la seduta in cui si procede alla surroga, in quanto i medesimi entrano in carica, ai sensi del comma 4 del citato art. 38, solo dopo l'adozione della delibera di surroga.