Composizione del collegio dei revisori contabili

Finanza locale
24 Settembre 2013
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

In materia di scelta dei revisori non si ravvisa l’obbligo del rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla legge

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso copia della lettera della Consigliera di Parità della Provincia di XXX. concernente il presunto mancato rispetto, nella vigente normativa in materia di nomina dell'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali, del principio di equa rappresentanza di genere e delle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 2012, n.215. In particolare, la Consigliera di parità evidenzia che le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e al regolamento di cui decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, sembrerebbero in contrasto con le disposizioni di cui alla citata legge n.215 del 2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi degli enti locali e sottolinea che i criteri per l'iscrizione nella fascia 3 dell'elenco dei revisori, previsti dal citato Regolamento, sembrerebbero sfavorire in via indiretta la componente femminile, come dimostrato dal numero effettivo di donne presenti nell'elenco. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Le disposizioni di cui al richiamato articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali e all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il regolamento, approvato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nel rispetto dei principi fissati dal predetto articolo 16, comma 25, nonché le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e di estrazione a sorte dei nominativi dallo stesso. Le richiamate disposizioni hanno modificato le modalità di scelta dei revisori dei conti, precedentemente affidata alla discrezionalità del consiglio dell'ente, mentre resta invariata la disciplina relativa alla composizione, durata e funzioni dell'organo di revisione, recata dagli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La citata normativa non prevede alcuna indicazione circa la pari rappresentanza di genere ma non può sfuggire che le stesse modalità di scelta, consistenti nell'estrazione a sorte dei nominativi da un unico elenco, non sarebbero compatibili con altre disposizioni o con eventuali modifiche normative nel senso prospettato nella nota in esame. Peraltro, a parere di questo ufficio, le disposizioni di cui alla legge n.215 del 2012, recante: "Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, non sembrerebbero applicabili nei confronti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, in quanto tali modifiche sono disposizioni di principio, quindi non immediatamente precettive, e rinviano allo statuto dell'ente la definizione delle modalità per assicurare il rispetto effettivo del principio affermato, mentre la composizione dell'organo di revisione e le relative modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, senza possibili spazi per l'autonomia statutaria o regolamentare dell'ente. Inoltre, come si rileva anche dagli atti preparatori parlamentari, la legge n.215 del 2012 è certamente intesa a rafforzare il principio della presenza di entrambi i sessi ma con riguardo ai soli organi collegiali non elettivi, e non richiede la presenza di entrambi i sessi quale requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, restando ciò affidato agli strumenti predisposti a tal fine dalla stessa legge (quote di lista e doppia preferenza di genere). Poiché, l'organo di revisione economico-finanziaria, collegiale negli enti di maggiore dimensione, anche se definito organo dell'ente locale non elettivo, è un organo di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, collocato in un ruolo di terzietà verso l'ente, come si rileva dalle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal rafforzamento del ruolo ad opera dell'articolo 3, del decreto legge n.174 del 2012, ad avviso di questo Dipartimento, non sembra ravvisarsi il presunto contrasto delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alla legge n.215 del 2012 o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa legge.