Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
poteri vice sindaco. Cfr pareri del Consiglio di Stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001. Nel primo dei suddetti pareri il Consiglio di Stato ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto.
Ciò in quanto non pare concepibile che le cennate funzioni “vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”.
La disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l’art. 45 del codice civile, per il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”.
Per quanto riguarda l’attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/2000 stabilisce, all’art. 6, il principio che essi siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
gli istituti di partecipazione popolare rientrano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del dlgs. n. 267/2000, nell’ambito del contenuto obbligatorio dello statuto dei comuni e delle province.
Generalmente essi vengono declinati dai vari ordinamenti locali nella forma di proposte di iniziativa popolare, interrogazioni e petizioni popolari, iniziativa referendaria etc..
A SEGUITO MODIFICA TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SPETTA ALLE REGIONI DISCIPLINARE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI. NEL LAZIO IL CUMULO FRA LE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE REGIONALE E' INTERDETTO DALLE DISPOSIZIONI ART. 4 LEGGE 154/81 E ART. 42 STATUTO REGIONALE.
Risulta valida la nomina di un revisore sorteggiato dall'elenco dell'anno precedente anche se non iscritto nell'anno corrente
L’ente in primo luogo deve disporre la modifica del profilo professionale del dipendente
al fine di adibirlo all’espletamento di altre mansioni adeguate alle proprie capacità. Si dovrà inoltre provvedere al collocamento obbligatorio di un centralinista non vedente in base all’art. 3 comma 2 della legge 113/1985. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere 17466 del 30.4.2012, ha infatti ritenuto che l’utilizzo di apparecchiatura telefonica automatica non obbliga le amministrazioni ad assumere centralinisti non vedenti.
La giurisprudenza in materia è concorde, nel sostenere la necessità che l’ente, al fine di stabilire se il dipendente abbia agito nell’interesse del comune e non in conflitto di interesse, compia delle valutazioni nel merito delle singole fattispecie. Uno dei reati ascritto al dipendente configura in sé un’ipotesi di conflitto di interessi. Spetterà al comune valutare autonomamente l’opportunità del rimborso delle spese legali tenendo conto anche della condotta professionale e comportamentale avuta del dipendente.
IL TENTATIVO DI CONCUSSIONE IN QUANTO REATO AUTONOMO,NON PUO' ESSERE ASSIMILATO AL CORRISPOENDENTE DELITTO CONSUMATO - RILEVA SOLO AI FINI DELLA DECADENZA NON GIA' ALLA SOSPENSIONE DALLA CARICA ELETTIVA. L'INTERDIZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DAI PUBBLICI UFFICI, MNON E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA MA SEGUE LE VICENDE DELLA SENTENZA CHE COMMINA LA PENA PRINCIPALE, SE CI FOSSE APPELLO, L'INTERDIZIONE NON OPERA.
IL REATO DI TENTATA CONCUSSIONE O MEGLIO IL TENTATIVO, IN QUANTO REATO AUTONOMO NON PUO' ESSERE ASSIMILATO AL CORRISPONDENTE DELITTO CONSUMATO, SOLO CAUSA DI SOSPENSIONE DELL'ELETTO, TALE TIPO DI ILLECITO PENALE RILEVA SOLO AI FINI DELLA DECADENZA DELL'ELETTO NON GIA' IN RELAZIONE ALLA SUA SOSPENSIONE CAUTELARE DALLA CARICA ELETTIVA.
l’art. 9 del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005, come modificato dal dlgs. n. 235 del 2010, recante “partecipazione democratica elettronica”, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni favoriscano ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico. Le scelte in ordine alla declinazione concreta del principio della partecipazione democratica elettronica, come ad esempio l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica per i singoli consiglieri ovvero per ciascun gruppo consiliare al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini, e la compatibilità di tali scelte con le esigenze di ottimizzazione e contenimento dei costi rientrano nella autonomia decisionale del comune interessato.
L'organo di revisione unionale è monocratico se l'unione gestisce in forma associata tutte le funzioni fondamentali solo per alcuni comuni.
Ai sensi dell’art. 16 comma 31 della legge 148/2011, i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti sono tenuti dall’anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno, e pertanto, sono assoggettati alla normativa relativa alle spese di personale e ai vincoli assunzioni dettata dal citato art. 1 commi 577, 557 bis e 557 ter, come affermato dalla Corte dei Conti sez. autonomie con deliberazione 6/2012 (da ultimo Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 21/2013.
Richiesta di accesso agli atti, relativi al rilascio di un permesso di costruire e alle connesse comunicazioni, effettuata da un consigliere comunale. I permessi per costruire non sono soggetti a particolare riservatezza potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino. A maggior ragione, il consigliere comunale, essendo portatore di un interesse pubblico, non sindacabile dagli uffici comunali, non può essere escluso dall’accesso e conseguentemente ha diritto ad ottenere copia degli atti in parola, fatto salvo il loro utilizzo per finalità esclusivamente istituzionali.
Le dimissioni di un componente del collegio dei revisori non comportano la cessazione dell'organo collegiale, ma solo la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario
Da quanto sopra si ritiene che la circostanza per la quale il candidato aspirante alla mobilità ha conseguito una idoneità alla cat. D1 nella selezione verticale indetta da proprio comune non rileva ai fini del possesso del requisito richiesto nel bando di mobilità emanato da codesto Ente, relativo al possesso della categoria giuridica D1. Ciò risulta confermato dall’inquadramento alla 6 qualifica funzionale, riportato nella deliberazione di concessione del nulla osta, che corrisponda, come è noto, al possesso della categoria C e non a quella D.
Ai sensi dell’art. 16 comma 31 della legge 148/2011, i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti sono tenuti dall’anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno e, pertanto, sono assoggettati alla normativa relativa alle spese di personale e ai vincoli assunzionali dettata dal citato art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter (Cfr Corte dei Conti, sez. autonomie, n.6/2012; Corte dei Conti, sez: Veneto, n.21/2013). La Corte dei Conti, sez. Autonomie, con la richiamata pronuncia n. 6/2012 i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 ab. “sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzione previsto dal comma 4 dell’art. 76 della legge 133/2008 e s.m.i. soltanto a decorrere dall’anno 2014.
Sulla materia è stata emanata la circolare n. 4 del 18.1.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato utili orientamenti applicativi in ordine alla normativa in commento, anche in relazione all’utilizzo per i committenti pubblici, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, dell’Istituto del lavoro occasionale accessorio. Si soggiunge che per espressa previsione di cui all’art. 9 comma 28 della legge 122/2010 la spesa del personale relativa al lavoro accessorio, nonché alle altre forme di lavoro flessibili, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Sulla materia è stata emanata la circolare n. 4 del 18.1.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato utili orientamenti applicativi in ordine alla normativa in commento, anche in relazione all’utilizzo per i committenti pubblici, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, dell’Istituto del lavoro occasionale accessorio. Si soggiunge che per espressa previsione di cui all’art. 9 comma 28 della legge 122/2010 la spesa del personale relativa al lavoro accessorio, nonché alle altre forme di lavoro flessibili, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Il legislatore statale prevede l’ipotesi della decadenza per mancata partecipazione alle sedute con esclusivo riferimento alla carica di consigliere all’art. 43, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000; nulla di analogo si prevede, alla stregua del vigente ordinamento, per la carica di assessore, a differenza dal pregresso ordinamento (v. art. 289, co. 2 del citato T.U.L.C.P. n. 148/1915).
Tale circostanza è da imputarsi alla configurazione della giunta quale organo fiduciario, di diretta collaborazione con il sindaco che dispone, fra l’altro, del potere di revoca dell’assessore allorché venga meno il rapporto di fiducia alla base dell’investitura a tale carica per le più svariate cause, ivi compresa la protratta e ingiustificata assenza alle sedute.
L'invio della domanda di iscrizione all'elenco dei revisori entro il tempo utile ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato comporta la non iscrizione all'elenco