Sulla materia è stata emanata la circolare n. 4 del 18.1.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato utili orientamenti applicativi in ordine alla normativa in commento, anche in relazione all’utilizzo per i committenti pubblici, di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, dell’Istituto del lavoro occasionale accessorio. Si soggiunge che per espressa previsione di cui all’art. 9 comma 28 della legge 122/2010 la spesa del personale relativa al lavoro accessorio, nonché alle altre forme di lavoro flessibili, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
OGGETTO: lavoro accessorio art. 70 del Dlgs 276/2003 e s.m.i.
Con una nota un Comune nel far presente di dover sostituire, per due mesi, un dipendente addetto al servizio di trasporto scolastico, in congedo per motivi di salute, ha chiesto di conoscere se sia possibile ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70 del Dlgs 276/2003 e s.m.i. e se l'individuazione dell'eventuale lavoratore debba avvenire sulla base di una apposita procedura di evidenza pubblica ovvero con un affidamento di tipo fiduciario.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che il citato art. 70, come sostituito dai commi 32 e 33 dell'art. 1 della legge 92/2012, definisce, al comma 1, le prestazioni di lavoro accessorio come quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Il successivo comma 3 di detto articolo disciplina, in modo particolare, il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico prevedendo che tale ricorso è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove, previsto dal patto di stabilità interno.
Ciò posto, si evidenzia che sulla materia è stata emanata la circolare n. 4 del 18.1.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato utili orientamenti applicativi in ordine alla normativa in commento, anche in relazione all'utilizzo per i committenti pubblici, di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, dell'istituto del lavoro occasionale accessorio.
Per quanto attiene l'ulteriore aspetto concernente i criteri di selezione del personale destinato a svolgere attività lavorativa di tipo accessorio, si rappresenta in via generale che, seppur la natura occasionale della prestazione non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico, non può prescindersi da forme di pubblicità tali da mettere in rilievo gli eventuali criteri di scelta dei soggetti incaricati, al fine di assicurare l'attuazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che debbono sovraintendere all'operato delle pubbliche amministrazioni.
Ad ogni buon conto si soggiunge che per espressa previsione di cui all'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 e s.m.i. la spesa di personale relativa al lavoro accessorio, nonché alle altre forme di lavoro flessibili, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.