Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
L’art. 44 del CCNL 16.5.2001, disciplina il trattamento economico spettante al Segretario al quale siano affidate le funzioni di Direttore generale, prevedendo l’attribuzione di una indennità determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacita di spesa. L’indennità è correlata dunque al concreto svolgimento delle specifiche funzioni di direttore generale, di conseguenza, si ritiene che la stessa non possa essere corrisposta per il periodo durante il quale, per effetto del decreto di sospensione, il Segretario non le ha effettivamente svolte. L’azione di riconoscimento del danno economico subito da parte del Segretario Comunale a seguito del provvedimento di sospensione, potrà essere presentata dall’interessato solo in sede giurisdizionale.
La questione è stata specificatamente affrontata dalla Corte dei Conti, sez. Basilicata. Si deve considerare l’obbligatorietà del rispetto delle disposizioni contenute nella citata legge 68/99, il cui inadempimento comporta sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dall’art. 15, comma 3, della stessa legge. Si ritiene che codesto Ente debba assicurare la copertura della quota d’obbligo relativa ai disabili, procedendo nel contempo ad assolvere a tutti gli adempimenti richiesti in materia di dotazioni organiche secondo la suddetta disciplina tenuto conto dell’elevata spesa di personale sostenuta, che deve essere comunque, ridotta.
Con l’entrata in vigore del d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.Class. n. 15900/TU/00/82
La modifica, disposta dal comma 21 dell'art. 16 del d.l.13/11, n. 138, convertito nella legge 14.9.11 è relativa solo al primo periodo del comma 1 dell'art. 79 del d.l. 267/2000, e più specificatamente la parte in cui le parole "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" viene sostituita con le parole "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
Con l’entrata in vigore del d.l. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. Il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso la possibilità di percepire contemporaneamente indennità di funzione e gettoni di presenza previsti per le cariche ricoperte presso enti diversi, a decorrere dal 31 maggio 2010.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Cicala)
RB
L'art. 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 statuisce che "fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni ed altro, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui detto non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma".
La circostanza che codesto Ente si sia costituito parte civile e, allo stesso tempo, abbia attivato la procedura disciplinare nei confronti dei dipendenti, sembrerebbe deporre per l’esistenza di un conflitto di interessi tra l’Ente e i dipendenti interessati (Cfr. Corte Cassazione, sent. N. 13624/2002), che non consentono l’assunzione dell’onere della difesa. La Corte dei Conti Sez. Reg. Lombardia, nel parere 514/2010, ha affermato l’opportunità, che la parcella delle spese, da produrre a corredo dell’istanza di rimborso oltre alla fattura debitamente quietanzata dal professionista, rechi il parere di congruità dell’Ordine forenze.
Richiesta di chiarimenti in merito alla scorta del gonfalone.
L’art. 19 comma 1, del CCNL 6.7.1995, stabilisce che a domanda del dipendente vengano concessi permessi retribuiti per i casi specificatamente indicati dalla norma, tra cui sono ricompresi i lutti per il coniuge, parenti entro il primo grado ed affini entro il primo grado per un numero di tre giorni consecutivi per evento. Si ritiene che il dipendente possa richiedere la sospensione del congedo ordinario per fruire del permesso per lutto, previsto dal richiamato art. 19, comma 1 del CCNL 14.9.2000.
La conferenza dei capigruppo, con competenza in materia di programmazione dei lavori del consiglio e di coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, non può essere equiparata ai menzionati organi, che svolgono invece funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposte finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio; di conseguenza i componenti della conferenza dei capigruppo non hanno diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza.
Adozione di atti urgenti e improrogabili ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000. l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è stata decisamente negata.
Il citato art. 3 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, anche agli ente locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni. Come previsto dall’art. 91 del D.L.gs n. 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del bando di concorso. Nel caso rappresentato non si ravvisano motivi ostativi al citato utilizzo intendendosi raggiunto l’accordo con le manifestazioni di volontà degli enti interessati.
Si fa presente che la disciplina dettata in materia di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per il personale, non consente deroghe se non quelle espressamente indicate dalla norma stessa. Si è del parere che questa Amministrazione non possa procedere all’assunzione a tempo determinato per la copertura del posto di ragioniere capo, tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili non coprirebbero il costo dell’assunzione.
Non è possibile presentare le dichiarazioni di rinuncia a subentrare ai dimissionari da parte di tutti i non eletti nelle rispettive liste al fine di realizzare i presupposti previsti dall’ art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del dlgs. 267/2000 (Scioglimento del consiglio comunale “per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”). Solo a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest’ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto “radicalmente inefficace” (TAR Lazio n. 651/2005).
Il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, segnatamente, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco…”.
Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. Individuazione dei soggetti obbligati all’integrazione economica connessa al ricovero di minori presso strutture residenziali. La residenza di un minore viene individuata dall’art. 45, comma 2, del codice civile, il quale stabilisce che “ … il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore” e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza “ … il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”.
Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa. Sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti. Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza.
i mutamenti dei rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio che possono verificarsi nell’arco della consiliatura, con dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza comportanti, nel rispetto delle previsioni regolamentari, la costituzione di nuovi gruppi ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti (la cui consistenza numerica, in tal caso, risulterà variata), determinano la necessità di procedere ad una revisione nella composizione delle commissioni consiliari, al fine di ripristinare la conformità delle stesse al criterio proporzionale.
l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). Pertanto, la materia dei “gruppi consiliari” è regolata primariamente dalle norme statutarie e regolamentari proprie di ogni singolo ente locale, per cui è alla stregua di tali norme che occorre valutare e risolvere le questioni ad essa afferenti.