Utilizzo dello stemma comunale. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
13 Ottobre 2011
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Lo stemma comunale è previsto dall’art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che demanda all’autonomia dell’ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l’eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. - l’uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari dovrebbe avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.

Testo 

E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine al quesito del Sindaco del Comune di . sull'utilizzo dello stemma comunale da parte di un gruppo consiliare di minoranza, affiancato al proprio simbolo politico, senza autorizzazione da parte della Giunta.
Al riguardo, si ribadisce che lo stemma comunale costituisce il segno distintivo dell'ente, l'elemento grafico rappresentativo dell'identità stessa del comune il quale può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio, inteso come un uso inammissibile per la dignità dell'ente, o, comunque, non consentito.
Lo stemma comunale è previsto dall'art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che demanda all'autonomia dell'ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso.
Nel caso in esame, lo statuto comunale prevede che 'La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse' (art. 4, comma 4) mentre non risulta che l'ente abbia adottato un apposito regolamento.
Si ritiene che la formulazione della norma faccia riferimento ad un utilizzo improprio, dello stemma, senza la preventiva autorizzazione della giunta comunale, da parte di enti, di associazioni o comunque di estranei al consiglio.
Viceversa, come più volte espresso in numerose risposte ad analoghi quesiti, si ribadisce che l'uso dello stemma sia da considerare compatibile da parte dei consiglieri singolarmente o quali gruppi, ove si consideri che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione.
Va tuttavia precisato che, in assenza di previsioni regolamentari più dettagliate - che l'ente potrebbe, comunque, adottare - l'uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari dovrebbe avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
Per questo, il suo utilizzo dovrebbe essere limitato all'esercizio del munus istituzionale di cui lo stesso è investito ed a tal fine si ritiene opportuno che sulla carta intestata sia prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere e del simbolo del gruppo cui appartiene con la specifica indicazione 'gruppo consiliare'.