Il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, segnatamente, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco…”.
E' stato posto un quesito in merito alla computabilità o meno del sindaco nel quorum deliberativo del consiglio, tenuto conto delle previsioni contemplate dalla locale normativa statutaria e regolamentare in materia.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come noto, il legislatore statale (art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, segnatamente, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.'.
Dall'esame delle disposizioni contemplate dall'art. 39 del Regolamento sul funzionamento del consiglio si evince come la scelta operata dall'ente sia stata quella di diversificare la consistenza del quorum strutturale a seconda della rilevanza attribuita agli atti da assumere.
Al comma 6 del predetto articolo, difatti, risulta elencata una serie di atti deliberativi sui quali si è reputato che debba convergere un più elevato numero dei consensi, essendo stato disposto che per la validità delle sedute occorre 'la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo generale il Sindaco'.
Al comma 1 del medesimo articolo 39 è, invece, previsto in via residuale cioè per tutti gli atti deliberativi diversi da quelli individuati nel comma 6, un quorum costitutivo inferiore, essendo richiesta per il suo conseguimento la partecipazione di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con esplicita esclusione del sindaco 'dal computo generale dei consiglieri'.
In entrambi i commi, la formulazione testuale che fa riferimento all'esclusione del sindaco dal 'computo generale' dei consiglieri, sembrerebbe dover essere intesa nel senso che nel collegio in questione la base di calcolo su cui verificare la sussistenza o meno, nel minimo, del richiesto numero di presenti (determinato, rispettivamente, nella 'metà più uno' o nel 'terzo' dei consiglieri assegnati) è, in concreto, pari a 40 anziché a 41, dovendosi escludere il sindaco; resta, poi, ininfluente la sua partecipazione alla compagine dei presenti.
Per quanto concerne il quorum deliberativo, si osserva che l'art. 20, co. 7 dello statuto e l'art. 67, co. 1 del Regolamento, con previsioni sostanzialmente analoghe, conformate, peraltro, alla regola di funzionamento che viene comunemente applicata in tutti i collegi, dispongono che ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza, pari ad almeno la metà più uno, dei votanti (esclusi gli astenuti e fatte salve eventuali maggioranze di voti speciali che possano essere richieste dalla legge o dallo statuto); il citato articolo 67, co. 7, precisa, altresì, che se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
Posto che il sindaco va senz'altro ricompreso tra i 'votanti', ne deriva l'inammissibilità di una sua esclusione dal computo dei voti necessari per l'approvazione delle deliberazioni.
In concreto, nell'ipotesi quale quella prospettata nel quesito in esame, in cui vi fossero 41 presenti e votanti, la deliberazione dovrebbe reputarsi approvata con 21 voti favorevoli compreso quello del sindaco (tenendo conto, nel caso di specie, del criterio stabilito nel surrichiamato comma 7 dell'art. 67 del regolamento).
Premesso quanto sopra, si ritiene di evidenziare, ad ogni modo, che il Regolamento del consiglio comunale di .. contempla, all'art. 2, una apposita disciplina volta ad individuare i soggetti istituzionalmente competenti a pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del regolamento medesimo, con il connesso procedimento.
Si ritiene, pertanto, che la problematica rappresentata debba trovare soluzione alla stregua delle valutazioni dei surriferiti soggetti istituzionali.
Si prega codesta Prefettura di voler partecipare, nei modi ritenuti più opportuni, il surriferito orientamento all'interessato comune.