Composizione della Giunta Provinciale. Quesito.

Territorio e autonomie locali
2 Dicembre 2011
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Revoca assessore. Pur non essendo previsto dalla legge il termine entro il quale il quale l’organo di vertice dell’ente locale debba provvedere alla sostituzione dell’assessore revocato, è pacifico che l’adempimento in questione debba essere effettuato tempestivamente al fine di rendere conforme alle prescrizioni statutarie la composizione numerica della giunta. Per quanto concerne l’evenienza che l’incompleta composizione dell’organo collegiale comporti, nelle more della sostituzione, l’impossibilità di deliberare validamente, si rileva che l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto è impostato sul principio per cui la completezza dell’organo collegiale è indispensabile ai fini della sua operatività soltanto all’atto della costituzione originaria. Se, in prosieguo di tempo, qualcuno dei componenti viene a mancare, deve ritenersi che il collegio possa continuare legittimamente a svolgere le sue funzioni, nelle more della reintegrazione del plenum, purchè sia sussistente il quorum strutturale (così Cons. St. sez. V 8 luglio 1977 n. 767).

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in merito alla possibilità, per la giunta provinciale, di deliberare in una composizione ridotta, essendo stato revocato e non ancora sostituito uno degli assessori della sua compagine.

A tale proposito si conferma l'orientamento costantemente reso con riferimento ad analoghi casi e già partecipato da codesta Prefettura all'interessato ente locale.

Alla stregua del surriferito orientamento si evidenzia la necessità che la sostituzione dell'assessore revocato avvenga in tempi brevi, allo scopo di ricostituire il plenum dell'organo collegiale la cui composizione, nel caso di specie, è determinata in modo rigido dallo statuto dell'ente.

Ed invero, potendo tale fonte individuare il numero degli assessori in modo fisso oppure, in alternativa, in modo 'flessibile' entro il limite massimo consentito dalla legge statale (v. art. 47, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000), risulta essere stata prescelta dall'ente locale la prima opzione (v. art. 23 statuto), con la conseguenza di essere vincolato all'osservanza della prescritta composizione numerica, senza margini di discrezionalità, per il considerato profilo, da parte del Presidente.

Per quanto concerne la tempistica riguardante la sostituzione dell'assessore revocato, nulla stabilisce sul punto l'art. 46, co. 4 del T.U.E.L. cit., né l'art. 27 dello statuto che ne riproduce sostanzialmente il testo.

E' appena il caso di rammentare che l'istituto della revoca dell'incarico assessorile, nella previgente legislatura, prevedeva la contestualità della sostituzione; più precisamente, revoca e sostituzione dell'assessore erano configurati quali adempimenti di competenza del consiglio – adottati su proposta del sindaco ovvero del presidente della provincia – che dovevano avere luogo 'nella stessa seduta'.

Nell'attuale sistema, conformato a tutt'altre modalità di elezione della giunta ed alla sua configurazione di organo fiduciario del sindaco ovvero del presidente della provincia, ora eletto a suffragio diretto, mancano riferimenti espressi ad un termine entro il quale l'organo di vertice deve provvedere alla sostituzione dell'assessore revocato.

Ciò non impedisce che sia insita nel sistema la necessità che l'adempimento in questione debba essere effettuato tempestivamente, al fine di rendere conforme alle prescrizioni statutarie la composizione numerica della giunta.

Per quanto concerne l'evenienza, rappresentata dall'interessato gruppo consiliare, che l'incompleta composizione dell'organo collegiale comporti, nelle more della sostituzione, l'impossibilità di deliberare validamente, si rileva che l'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, e condiviso da questo Ufficio, è impostato sul principio per cui la completezza dell'organo collegiale è indispensabile ai fini della sua operatività soltanto all'atto della costituzione originaria.

Se, in prosieguo di tempo, qualcuno dei componenti viene a mancare, deve ritenersi che il collegio possa continuare legittimamente a svolgere le sue funzioni, nelle more della reintegrazione del plenum, purchè sia sussistente il quorum strutturale (così Cons. St. sez. V 8 luglio 1977 n. 767); la giurisprudenza in parola motiva, invero, tale soluzione con la necessità di impedire la paralisi dell'organo, privilegiando l'efficienza rispetto alla rappresentatività.