Albo pretorio on – line - Art. 32 della legge 28.06.2009 n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2011
Categoria 
06.02 Pubblicazione
Sintesi/Massima 

Obblighi di pubblicazione sui siti informatici introdotti dall’art. 32 della legge 28 giugno 2009.
Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti degli enti locali, l’introduzione dello strumento informatico ha comportato l’implicita abrogazione della disciplina della “pubblicazione delle deliberazioni” contenuta nell’art. 124 del d. legs. n. 267/2000, nella sola parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga “mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’ente …”, sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi o di altre specifiche disposizioni di legge. Ai fini dell’osservanza degli obblighi posti dal citato art. 32 gli enti locali potranno adottare appositi regolamenti per la gestione delle procedure di pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on line, in cui disciplinare i diversi profili di attuazione della norma, tra i quali le modalità di accesso e pubblicazione, gli atti soggetti a pubblicazione, le garanzie della riservatezza.

Testo 

Codesta Prefettura ha chiesto l'avviso della scrivente in merito agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici introdotti dall'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l''eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea'.
In particolare è stato trasmesso l'esposto di un consigliere di minoranza con cui viene segnalato che l'amministrazione comunale 'si limita a pubblicare sul proprio sito istituzionale solo il numero e l'oggetto delle delibere di giunta e di consiglio e delle determine non rendendo disponibile il contenuto stesso degli atti', giustificando tale forma ridotta di pubblicità in considerazione della mancata emanazione del 'D.P.C.M. che dovrebbe contenere le regole tecniche per la tenuta dell'albo on-line', a tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili dei soggetti cui gli stessi si riferiscono.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
L'art. 32 comma 1 della legge citata in oggetto dispone che, 'gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'.
Il comma 5, del citato art. 32, come modificato dall'art. 2, comma 5 del d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2011, e nei casi di cui al comma 2 dal 1 gennaio 2013, "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.'.
Il rinvio, cui fa riferimento il quesito, ad un D.P.C.M. che stabilisca le modalità di pubblicazione nei siti informatici, è previsto esclusivamente nel comma 2 dello stesso art. 32. Qui si prevede l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione nei siti informatici 'secondo modalità stabilite con D.P.C.M.', solo con riguardo alle amministrazioni ed enti pubblici 'tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci'.
Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti degli enti locali, l'introduzione dello strumento informatico ha comportato l'implicita abrogazione della disciplina della 'pubblicazione delle deliberazioni' contenuta nell'art. 124 del d. legs. n. 267/2000, nella sola parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga 'mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente .', sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi o di altre specifiche disposizioni di legge.
Tale è il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa che ha anche chiarito che 'ciascun ente potrà adottare una specifica regolamentazione dei termini di pubblicazione e dei tempi di permanenza di pubblicità sul sito web, anche eventualmente prevedendo la possibilità di consultazione permanente di atti o provvedimenti riconducibili nell'ambito dell'art. 26 della legge 241/90 ('Obbligo di pubblicazione'), o l'accessibilità di taluni documento solo per un certo lasso temporale'.
Con riferimento ai sollevati profili di tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili, si rinvia alla pronuncia espressa dal Garante per la protezione dei dati personali con la recente deliberazione del 2 marzo u.s., con cui ha adottato le 'linee guida in materia di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web'. Un apposito paragrafo dedicato alla 'pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line' reca indicazioni sulle modalità di pubblicazione e sugli accorgimenti volti ad 'assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità,. impedendo la loro incondizionata reperibilità in internet', nel rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati.
Siffatte linee guida si aggiungono a quelle, adottate con deliberazione in data 19 aprile 2007, 'in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali', che al punto 6. dedicano appositi chiarimenti sulla 'pubblicità assicurata mediante pubblicazione all'albo pretorio'.
Nei termini suddetti è l'avviso di questo Ufficio, nella considerazione che l'ente locale interessato ai fini dell'osservanza degli obblighi posti dal citato art. 32 potrà comunque adottare apposito regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on line, in cui disciplinare i diversi profili di attuazione della norma, tra i quali le modalità di accesso e pubblicazione, gli atti soggetti a pubblicazione, le garanzie della riservatezza.