Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Procedere al mutamento del profilo professionale della dipendente si tradurrebbe, immancabilmente in un reinquadramento giuridico in categoria superiore tenuto conto che il profilo di “Avvocato” è collocato nella categoria di accesso D3, quindi è da escludersi, nel caso di specie, il mutamento di profilo professionale avvenga senza incidere sulla posizione giuridica ed economica della dipendente. Qualora fosse disponibile in dotazione organica un posto vacante D3, relativo al profilo “Avvocato”, l’Amministrazione potrà procedere alla relativa copertura mediante l’indizione di una selezione pubblica riservando al personale interno in possesso del titolo di studio richiesto dall'esterno una percentuale del 50% dei posti messi a concorso.
La materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In relazione alla mancata previsione di costituire gruppi c.d. unipersonali, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la norma regolamentare che prevede un numero minimo di componenti per la formazione di un gruppo nell’ambito del consiglio comunale, rientrando dunque, nella scelta discrezionale dello stesso consiglio stabilire il minimum necessario per la costituzione del gruppo (TAR Sicilia Palermo sentenza n. 1462 del 2003).
Soltanto il Consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l’ente è dotato.
L’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell’ente locale…. stabilisce espressamente che “i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti”.
Ciò premesso risulta dall’espressa disposizione regolamentare, peraltro analoga alla previsione contenuta nell’art. 48 del regolamento della camera dei deputati, che per il calcolo del quorum funzionale debbono essere esclusi gli astenuti; per l’approvazione di una deliberazione dovranno, pertanto, essere conteggiati i soli votanti, compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile.
Validità della seduta di seconda convocazione. il T.A.R. Campania seppur con una risalente sentenza del 12 dicembre 1985, n. 397, ha ritenuto che “perché possa parlarsi di seduta di seconda convocazione, non è necessario che la mancanza del numero legale si sia verificata ad inizio di seduta ma può anche constatarsi in corso di seduta. In tali casi occorrerà tener presente che non si avrà seduta di seconda convocazione per quegli oggetti che siano stati rinviati oppure discussi ma non deliberati, mentre si avrà seduta di seconda convocazione per quei punti dell’ordine del giorno che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale”.
Appare quindi, l’impossibilità per l’Ente di procedere alla copertura del posto di Responsabile di Polizia municipale mediante l’utilizzazione della graduatoria di cui trattasi. Detta graduatoria è riferita ad una selezione interna indetta secondo la precedente disciplina, attualmente non più applicabile. Per l’eventuale affidamento al dipendente di cat. C, si richiama il disposto di cui all’art. 8 del CCNL del 14.9.2000.
Possibilità per i responsabili d’area di rispondere, in luogo degli organi politici, alle interrogazioni presentate dai consiglieri ex art. 43 del d. lgs. n. 267/2000. Con riferimento all’organo competente a rispondere alle interrogazioni consiliari, questo ufficio in precedenti occasioni ha ritenuto che l’art. 43 del d.lgs.vo n.267/2000 preveda, per la risposta alle interrogazioni, la sola alternativa tra il sindaco e l’assessore delegato dallo stesso, che si identifica, di regola, nell’assessore preposto al ramo interessato dall’istanza di sindacato ispettivo.
L’istituto delle circoscrizioni di decentramento comunale previsto dall’art. 17 del vigente TUOEL n. 267/2000 deve essere tenuto distinto da quello dei municipi disciplinato dall’art. 16 del medesimo testo unico, ancorché vi sia una coincidenza della denominazione utilizzata dall’ente.
In base a quest’ultima norma l’istituto del municipio rappresenta una soluzione istituzionale da poter attuare, mediante apposita previsione statutaria di carattere facoltativo, esclusivamente a seguito della fusione di due o più comuni contigui.
Ai fini della individuazione del numero massimo di circoscrizioni da istituire in ogni ambito territoriale il parametro da assumere non è quello della popolazione calcolata in base alla più recente rilevazione ISTAT, bensì è quello desumibile dai risultati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione legale della Repubblica che, ad oggi, risale alla data del 21 ottobre 2001 e che è stato approvato con D.P.C.M. 2 aprile 2003.
Non può essere svolto un terzo mandato anche se tra i precedenti due incarichi ed il nuovo vi sia stata un'interruzione temporale
Ai dirigenti della carriera prefettizia, incaricati di svolgere le funzioni commissariali ai sensi dell’art. 141 TUOEL, in quanto dipendenti dello Stato, debbano essere applicate le disposizioni previste dalla vigente normativa concernente il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio spettanti ai dipendenti statali sulla base delle modalità e delle misure previste dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417.
L’iniziativa della Regine allo scopo di svuotare il bacino degli LSU è stata già oggetto di approfondimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rispondendo ad alcuni comuni della provincia si è espressa negativamente. Il citato Ministero ha rilevato che le ipotesi di convenzione proposte dalla Regione per il definitivo svuotamento del bacino dei lavoratori LSU/LPU, risultano prive di adeguati riferimenti normativi, pur nella loro diversità e non contengono alcun cenno alla disciplina di contenimento della spesa di personale recata dalla normativa statale. Non sembra possibile per codesta Comunità aderire alla proposta regionale di cui trattasi.
L’art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, prevede espressamente il divieto, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione. Si ritiene di dover fornire risposta negativa in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo delle convenzioni di cui trattasi.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art. 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista od alla coalizione di originaria appartenenza. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento sent. N. 75 del 2009) La denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli (contrassegni) a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.
COLORO CHE NON POSSONO RICHIEDERE L'ASPETTATIVA HANNO DIRITTO ALLA INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.
Non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni
A fronte dei molteplici mutamenti politici intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 267/2000, è necessario provvedere ad una revisione complessiva delle commissioni con una deliberazione del consiglio comunale.
Le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non soggiacciono ai limiti assunzionali posti dalle disposizioni normative in vigore, nel solo caso in cui le stesse vengano effettuate per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni politiche e referendarie, le cui spese sono poste a carico dello Stato ai sensi dell’art. 17,comma 1, della legge n. 136/1976 e s.m.i.. Viceversa, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni provinciali comunali e circoscrizionali gravano direttamente sui bilanci degli interessati.
Ordinanze viabilità urbana. L’art. 107, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 prevede che “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III (consiglio, giunta e sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54” dello stesso decreto legislativo. Talché, le competenze assegnate, in particolare dal codice della strada, al sindaco (fuori dei casi di cui ai citati articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000) si intendono oggi demandate al dirigente.
L’art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i., prevede espressamente che il dirigente di ciascuna unità organizzativa può assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria. In ciascun servizio, oltre al responsabile dell’unità organizzativa potranno sussistere dipendenti nominati responsabili di uno o più procedimenti amministrativi, operando attraverso il meccanismo della delega, una ripartizione delle competenze. Al responsabile del procedimento sono riconosciuti specifici compiti, indicati nell’art. 6 della medesima legge 241/1990, in particolare allo stesso spetta: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del provvedimento finale. Il legislatore riconosce al responsabile del procedimento il ruolo di guida del procedimento amministrativo di cui assume la responsabilità, dovendo lo stesso concludere l’istruttoria in modo formale, da concretizzarsi anche mediante la predisposizione di uno schema di atto.
Per il primo quesito l’art. 53, comma 23, legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 488/2001, consente agli enti locali in presenza di determinati presupposti, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai titolari dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Appare evidente che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Per il secondo quesito, trattasi di due posizioni giuridiche che non possono essere considerate equivalenti, pertanto non appare possibile, come sostenuto dall’Aran, coprire per mobilità un posto di categoria D1 con un dipendente in possesso di trattamento tabellare iniziale in D3.
L’attribuzione di un incarico occasionale non rientra tra quelle fattispecie contemplate, per l’ammissibilità al rimborso statale, nella circolare F:L. 5/2011, che in merito espressamente consente soltanto il rimborso delle spese relative al personale assunto a tempo determinato. La stipula di un contratto di collaborazione non da luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene quindi che non possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta dall’Ente per i corrispettivi al soggetto con il quale è stato concluso il contratto di collaborazione.