Adozione di atti urgenti e improrogabili ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
14 Febbraio 2012
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Adozione di atti urgenti e improrogabili ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000. l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

Testo 

E' stato formulato un quesito in ordine alla portata applicativa dell'art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000.

In particolare, è stato chiesto se il consiglio comunale dell'ente citato possa approvare, successivamente alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il 'Piano strutturale comunale' previsto dall'art. 32 della legge regionale della Emilia Romagna n. 20/2000.

Come noto, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispirativa nella necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura 'c.d. propagandistica', tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
E' stato precisato in giurisprudenza che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.
Quando invece l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo e che inoltre coinvolgano diritti primari dell'individuo allora l'esercizio del potere non può essere rinviato. (TAR Puglia n. 382/2004)

Come indicato nella circolare di questo Ministero n. 2 del 7.12.2006, va rilevato che l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

Con specifico riferimento alla problematica segnalata, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 , della legge regionale Emilia Romagna n. 20 del 2000, il piano strutturale comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Il Tar Emilia Romagna, con sentenza n. 609 del 2006, ha osservato che la legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 '.delinea un processo di pianificazione che individua e distingue le componenti strutturali, riferite ai caratteri permanenti o di lenta modificazione del territorio (Piano Strutturale Comunale - PSC: art. 28), dalle componenti operative del piano comunale, caratterizzate dall'attuabilità in tempi medio-brevi (piano operativo comunale: art. 30, da realizzarsi nell'arco temporale di cinque anni).

Il Tar Puglia, con la recente pronuncia n. 541 del 2011, ha accolto il ricorso avverso una delibera di variante ad un P.R.G per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs 267/2000, in quanto '. una delibera di adozione di variante ad un PRG, a pochi mesi dalla sua approvazione, non può contenere il carattere di improrogabilità ed urgenza sia per la natura stessa del provvedimento che per carente motivazione che potesse sorreggere e giustificare l'adozione del provvedimento stesso.'.

Attese le considerazioni che precedono circa la natura dello strumento pianificatorio in discorso, in assenza, per quanto noto a quest'ufficio, di scadenze improrogabili fissate dalla legge non parrebbero sussistere con riferimento al caso prospettato, i presupposti di improrogabilità e di urgenza richiesti dall'art. 38, comma 5, del dlgs 267/2000.

In ogni caso, l'esistenza di tali presupposti è rimessa all'apprezzamento del consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica.

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.