Conferimento di incarico occasionale da parte di un comune per referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Ammissibilità a rimborso – Viene chiesto se possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta da un comune per il conferimento di un incaric

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2012
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

L’attribuzione di un incarico occasionale non rientra tra quelle fattispecie contemplate, per l’ammissibilità al rimborso statale, nella circolare F:L. 5/2011, che in merito espressamente consente soltanto il rimborso delle spese relative al personale assunto a tempo determinato. La stipula di un contratto di collaborazione non da luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene quindi che non possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta dall’Ente per i corrispettivi al soggetto con il quale è stato concluso il contratto di collaborazione.

Testo 

Oggetto: Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Conferimento di incarico occasionale da parte di un comune - Ammissibilità a rimborso. Richiesta di parere.

Con una nota un Ufficio ha sottoposto all'attenzione della scrivente la richiesta di parere formulata da una Prefettura intesa a conoscere se possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta da un comune per il conferimento di un incarico di collaborazione a dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per supportare l'Ufficio elettorale impegnato nelle operazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
Al riguardo, si fa presente che, come correttamente sostenuto dalla competente Prefettura, l'attribuzione di un incarico occasionale non rientra tra quelle fattispecie contemplate, per l'ammissibilità al rimborso statale, circolare F. L. n. 5/2011, che in merito espressamente consente soltanto il rimborso delle spese relative al personale dei comuni assunto a tempo determinato.
La stipula, infatti, di un contratto di collaborazione, anche se necessario per far fronte alle esigenze elettorali, non da luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
L'assenza, quindi, del rapporto di dipendenza costituisce elemento ostativo che non consente al soggetto che ha stipulato il predetto contratto di svolgere le funzioni pubbliche relative agli adempimenti referendari.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene, quindi, che non possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta dall'Ente per i corrispettivi corrisposti al soggetto con il quale è stato concluso il contratto di collaborazione.
Nella fattispecie rappresentata, ai fini dell'ammissibilità della spesa, trattandosi di dipendente di altro ente locale, l'Ente avrebbe potuto ricorrere all'istituto del cosiddetto 'scavalco', regolato dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004, che consente l'utilizzazione di personale di altre amministrazioni locali.