gettoni di presenza per i componenti della conferenza dei capigruppo.

Territorio e autonomie locali
29 Febbraio 2012
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

La conferenza dei capigruppo, con competenza in materia di programmazione dei lavori del consiglio e di coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, non può essere equiparata ai menzionati organi, che svolgono invece funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposte finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio; di conseguenza i componenti della conferenza dei capigruppo non hanno diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/82 Roma,

OGGETTO: Richiesta parere-gettoni di presenza per i componenti della conferenza dei capigruppo.

Si chiede se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo, tenuto conto che il Regolamento del consiglio comunale equipara la Conferenza dei capigruppo alle commissioni consiliari.
Come è noto, lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare l'art. 82, comma 2, del testo unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni.
A parere di quest'ufficio, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del consiglio e di coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari, non può essere comunque equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposte direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio.
Al riguardo, va rilevato che nei casi in cui il legislatore ha voluto estendere determinati diritti ai membri delle conferenze dei capigruppo lo ha fatto espressamente, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall'art. 79, comma 3, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Poiché analoga estensione non è prevista dall'art. 82, comma 2, del citato decreto legislativo, deve ritenersi che abbiano diritto alla corresponsione del gettone di presenza solo gli amministratori locali indicati nella norma medesima.
Si richiama in senso conforme la recente delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la delibera n. 362/2009/PAR, nella quale la Corte ha
rilevato anche che dall'art. 83, comma 2, del TUOEL, ove è stabilito che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, può desumersi la volontà del legislatore di introdurre un criterio di onnicomprensività dei compensi percepiti dai consiglieri degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui si maturi il diritto a percepire il gettone di presenza.