Si fa presente che la disciplina dettata in materia di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per il personale, non consente deroghe se non quelle espressamente indicate dalla norma stessa. Si è del parere che questa Amministrazione non possa procedere all’assunzione a tempo determinato per la copertura del posto di ragioniere capo, tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili non coprirebbero il costo dell’assunzione.
OGGETTO: Art. 4, comma 102 della legge di stabilità 2012. Limite di spesa per l'assunzione a tempo determinato per la copertura del posto di ragioniere capo. Quesito.
Con una nota una Amministrazione ha rappresentato che a seguito delle dimissioni del ragioniere capo, ha provveduto alla copertura del relativo posto mediante incarico ai sensi dell'art. 110, del d.Lgs. n. 267/2000 la cui scadenza avverrà nella primavera 2012, per effetto del rinnovo del consiglio comunale. Non avendo avuto cessazioni, si vorrebbe procedere alla copertura di detto posto mediante assunzione a tempo determinato. A tal fine, è stato chiesto se il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, fissato dall'art. 102, comma 4 della legge di stabilità 2012, possa essere derogato atteso che il costo annuale della citata figura professionale supera le risorse disponibili.
Al riguardo, si fa presente che la disciplina dettata in materia di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per il personale, non consente deroghe se non quelle espressamente indicate dalle norme stesse. Si è del parere, quindi, che codesta Amministrazione non possa procedere all'assunzione a tempo determinato per la copertura del posto di ragioniere capo, tenuto conto che le risorse finanziarie disponili non coprirebbero il costo dell'assunzione.
Si rappresenta, tuttavia, la possibilità, per l'anno venturo, di procedere ad una assunzione a tempo indeterminato, per la copertura del posto in questione, stante la possibilità di considerare cessazione la vacanza su posto già coperto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che si verificherà nel corso del 2012.
Per l'immediato, si ritiene che possa sopperire alla mancanza della predetta figura professionale mediante la stipula di una convenzione con altro comune ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., oppure esperendo le procedure di mobilità che, dal punto di vista della spesa di personale globalmente considerata, è operazione neutra.