Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Allo stato attuale della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 62 del D.L.gs 150/2009, le progressioni fra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico fermo restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Giova rammentare che la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è stata regolamentata da una particolare normativa. Si ritiene che codesto Ente non possa procedere alla immissione in ruolo dei lavoratori di cui trattasi.
la denominazione dei gruppi consiliari, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio.
NEL CASO IN ESAME NON SUSSTINONO IPOTESI NE' DI INCOMPATIBILITA' NE' VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE.
IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA, AVENDO NATURA COSTITUTIVA, NON PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA.
Il citato art. 9, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011, il personale ex ETI, è inquadrato anche in posizione di soprannumero salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dello stesso decreto. Il successivo comma 27 dispone che fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Dalla lettura delle succitate norme, emerge l’impossibilità in presenza di situazioni di soprannumero, di effettuare nuove assunzioni di personale.
Come chiarito dalla Funzione Pubblica con circolare n. 10/2008, la disposizione recata dall’articolo citato in oggetto che consente l’esonero dal servizio su domanda nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale in servizio presso le amministrazioni specificamente indicate dalla legge, ovvero le amministrazioni dello Stato. Pertanto la richiesta del dipendente non può trovare favorevole accoglimento.
NEL CASO IN OGGETTO NON SUSSISTONO CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
Avviso di convocazione consiglio comunale prima seduta.Vizi.
Gli art. 40 e 41 del d.lgs.vo n. 267/2000 recano una specifica disciplina per la prima seduta del consiglio comunale. “non vi è alcuna disposizione dell’art. 40 che imponga precisi termini per la consegna della convocazione o preveda che debbano esservi giorni liberi prima della data stabilita per l’adunanza”. (Consiglio di Stato, sentenza n. 6476/ 2005) il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’assunto che l’avviso di convocazione per la prima seduta spedito dal sindaco in difformità ai tempi previsti dallo statuto per le sedute ordinarie “sarebbe in contrasto con le disposizioni che richiedono in caso di seduta ordinaria la consegna dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della seduta”.
Mancata notifica risultato elezioni dpr 570 del 1960. la mancata notifica ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n.570/1960 può considerarsi sanata per effetto dell’intervenuta notifica della convocazione per la prima seduta di consiglio, poiché la qualità di consigliere deriva direttamente dall’atto di proclamazione e da tale momento il consigliere entra in carica, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000.
IN BASE AL 3° COMMA DELL'ART. 84 TUOEL, LA "RESIDENZA" FUORI DAL CAPOLUOGO DEL COMUNE E' LA CONDIZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLA REFUSIONE DELLE SPSE DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ENTE PRESSO CUI E' ESPLETATO IL MANDATO ELETTIVO. LA STESSA NORMA NON PREVEDE ALCUN RIMBORSO PER GLI SPOSTAMENTI EFFETUATI DALL'AMMINISTRATORE TRA IL LUOG DI LAVORO E L'ENTE PRESSO CUI ESPLICA IL MANDATO E VICEVERSA.
Il candidato alla carica consiliare collocato in aspettativa non retribuita per la rimozione della causa di ineleggibilità deve farsi carico di tutte le quote previste dagli oneri in questione.
AI LAVORATORI AUTONOMI ( DISOCCUPATI, STUDENTI, CASSINTEGRATI, PENSIONATI, ECC.) CHE NON POSSONO AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELL'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, SPETTA L'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA - OCCORRE VALUTARE SE LO SPECIFICO CONTRATTO DI LAVORO DELL'AMMINISTRATORE IN QUESTIONE PREVEDA ANCHE PER I TIROCINANTI L'ISTITUTO DELL'ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTIVO -
La disciplina generale cui fare riferimento per le assunzioni di personale non è quella contenuta nel comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006 come modificato dall’art. 14, comma 10, della citata legge 122/2010, bensì quella recata dal comma 557 del medesimo articolo, come sostituito dal comma 7,del citato articolo14, che ha introdotto i nuovi principi cui devono conformarsi gli enti sottoposti al patto di stabilità interno. Relativamente al caso in esame appare evidente l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in assenza di cessazione dal servizio.
SI RITIENE INSUSSISTENTE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ART. 63 COMMA 1, NN. 2 E 6 IN QUANTO TRA I DESTINATARI DI TALI NORME NON FIGURANO I COMPONENTI DEGLI ORGANI DEI CONSORZI TRA ENTI LOCALI.
L'ISTANZA DEVE ESSERE MOTIVATA IN RELAZIONE AD UN ITERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE, NONCHE' CONCRETO ED EFFETTIVO, IMMEDIATAMENTE RIFERIBILE AL SOGGETTO CHE PRETENDE DI CONOSCERE I DOCUMENTI E SPECIFICAMENTE INERENTE ALLA SITUAZIONE DA TUTELARE. L'INTERESSE DEL RICHIEDENTE DEVE ESSERE SERIO E NON EMULATIVO, NE' RICONDUCIBILE A MERA CURIOSITA' E DEVE ESSERE ATTUALE.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale degli enti locali è contenuta nell’art. 4 del CCNL 14.9.2000. Detto articolo regolamenta anche l’ipotesi della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Il comma 15 del citato articolo 4 prevede che i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Si ritiene non sia possibile procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Diritto di accesso dei consiglieri. E’ fatto salvo il diritto del consigliere di accedere ai registri di protocollo finalizzato all'individuazione degli atti che potrebbero interessare per l'espletamento del proprio mandato. il consigliere deve contemperare il diritto di accesso con l’esigenza di non intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico. L'ente locale, nell'ambito della propria autonomia, potrebbe dotarsi di ancor più specifica normativa regolamentare, mediante la quale disciplinare le modalità di esercizio del diritto in termini tali da renderle compatibili con il regolare svolgimento dell'attività degli uffici.
legittimazione, da parte del neo eletto sindaco a porre in essere gli atti di propria competenza a far tempo dalla data di proclamazione degli eletti, pur in presenza di una condanna con sentenza non definitiva, per il reato di cui all’art. 317 c.p., condanna per la quale l’art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta.
Non è ammissibile nominare due assessori oltre il numero massimo stabilito, pur non corrispondendo loro la prescritta indennità, considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La legge statale, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura “fissa” ovvero “flessibile” di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
Le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/1997 ha precisato che il sindaco “… viene computato ad ogni fine tra i componenti del consiglio stesso…”, con diritto di voto, e pertanto va ricompreso nel computo per la determinazione dei rappresentanti consiliari nelle commissioni nel rispetto, ovviamente, del criterio proporzionale recato dal citato art. 38, comma 6 del d.lgs.vo n. 267/2000.
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente da una pubblica amministrazione e, comunque a far data dalla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del quadriennio 1998/2001, secondo quanto disposto dall’art. 69, comma 1, del Dlgs 165/2001 sono disapplicate le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate. Non risulta pertanto applicabile la disciplina recata dal citato art. 10 che prevede la proroga per altri sei mesi del periodo di prova. La norma, pertanto, non ammette eccezioni anche nel caso di esito negativo della prova.