Si rappresenta che l’amministratore in questione ha diritto ai permessi specificatamente previsti per l’espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell’ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei distinti organi rappresentativi.
Class. n.15900/TU/00/79 Roma, 16 maggio 2011
ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Direzione didattica ....... Permessi art. 79 T.U.O.E.L. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del dirigente scolastico della Direzione didattica '...' di ., in merito alla problematica dei permessi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000, per un dipendente A.T.A., consigliere comunale, che riveste anche la carica di assessore.
Si osserva preliminarmente che mentre i permessi previsti dal T.U.O.E.L. riflettono il diritto costituzionalmente garantito, a chi ricopre cariche presso enti locali, di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51 Cost.), l'art. 79 sopracitato definisce puntualmente tipologia e misura dei permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la carica rivestita presso l'ente.
In particolare, il comma 1 dell'art. 79 prevede espressamente, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso i lavoratori dipendenti facciano parte delle commissioni consiliari nonché delle commissioni comunali previste per legge, potranno usufruire dei permessi di cui al successivo comma 3.
Per quanto attiene la carica assessorile, il citato comma 3 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il diritto di assentarsi dal servizio al fine di partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
In aggiunta ai permessi di cui sopra, è contemplata, per la carica assessorile, la possibilità di assentarsi ulteriormente dal servizio per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
La normativa prevede, inoltre, per entrambe le cariche, la possibilità di usufruire dei permessi non retribuiti disciplinati dal comma 5 del citato art. 79.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che l'amministratore in questione ha diritto ai permessi specificatamente previsti per l'espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei distinti organi rappresentativi.
Le suddette assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 80 del citato decreto legislativo.
Tuttavia, qualora il lavoratore dipenda da privati o da enti pubblici economici, l'ente presso il quale il medesimo esercita le proprie funzioni è tenuto, su richiesta documentata del datore di lavoro, a rimborsare quanto da quest'ultimo corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Resta fermo l'obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.