PER GLI AMMINISTRATORI CHE SIANO STATI DICHIARATI, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, RESPONSABILI VERSO L'ENTE, PER FATTI COMPIUTI ALLORCHE' ERANO AMMINISTRATORI DELL'ENTE MEDESIMO, LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63, COMMA 1, N. 5 DEL T.U. 267/2000 VERRA' MENO SOLO QUANDO IL RELATIVO DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE SIA STATO COMPLETAMENTE ESTINTO, OVVERO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 17/5/2011
AL COMUNE DI ------------
E, p.c.: ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI --------------------
OGGETTO: Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente, dovendo accertare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità nei confronti di alcuni amministratori comunali, per i quali dovrà procedere anche al recupero di somme liquidate con sentenze passate in giudicato, chiede di acquisire, nei termini sottoindicati, l'avviso di questo Ministero. In particolare, si chiede di conoscere:
• se anche per l'assessore comunale – figura non espressamente elencata nel comma 1 dell'art. 63 del T.U.O.E.L. - ricorrano le ipotesi di incompatibilità di cui al punto 1 del medesimo articolo;
• se debba essere applicata la fattispecie di cui al punto 5) del citato comma 1 nel caso in cui alcuni amministratori dovessero rivolgere istanza per la rateizzazione del debito.
Relativamente al primo punto del quesito, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, gli assessori devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità previsti per la carica di consigliere.
Per quanto concerne il secondo punto, va rilevato che qualora gli amministratori in questione siano stati dichiarati, con sentenza passata in giudicato, responsabili verso il Comune di XXXXX, per fatti compiuti allorché erano amministratori dell'ente medesimo, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 5 del d. lgs. n. 267/2000 verrà meno solo quando il relativo debito nei confronti del Comune sia stato completamente estinto, ovvero a seguito di prescrizione quinquennale.