ESPOSTO PER MANCATA SURROGA IN QUALITA' DI PRIMO NON ELETTO, PER SUSSISTENZA CAUSA IMCOMPATIBILITA' EX ART. 63 C.1 N.4 TUOEL.

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON BASTA LA PURA E SEMPLICE CONSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO NEL QUALE RISULTINO COINVOLTI, ATTIVAMENTE O PASSIVAMENTE, L'ELETTO O L'ENTE, MA OCCORRE UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, OVVERO UNA REALE SITUAZIONE DI CONFLITTO PER IL VERIFICARSI DELLA INCOMPATIBILITA' L'ART 69 TUOEL, ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ESAME DELLE CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 12 maggio 2011
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OGGETTO: Comune di ... Esposto del sig. ......, per mancata surroga in qualità di primo non eletto, per sussistenza di causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267/00. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso, per le valutazioni di questa Direzione Centrale, alcuni esposti del sig. ...., il quale lamenta la mancata surroga a consigliere comunale del comune di Cave, quale primo dei non eletti, e l'avvio della procedura di contestazione di una causa d'incompatibilità per litispendenza, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 267/2000.
Con successiva nota datata 25 marzo u.s., codesta Prefettura ha trasmesso ulteriore documentazione, tra cui la nota con la quale il sig..... ha richiesto al consiglio comunale l'annullamento della delibera in data 15 marzo 2011, con la quale lo stesso consiglio ha ritenuto di non accogliere le osservazioni formulate dall'interessato in ordine all'insussistenza della causa d'incompatibilità.
Si osserva, in punto di diritto, che l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 individua le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo. In particolare l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
Al riguardo, si rappresenta che la giurisprudenza in materia ha ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n. 4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto: solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Ancora in punto di diritto, si osserva che l'art. 69 del d. lgs. n. 267/2000, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, attribuisce al consiglio comunale, che ne è responsabile, l'esame delle cause ostative all'espletamento del mandato secondo la procedura dettata dallo stesso art. 69, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratori, assicurando a questi ultimi l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.
Ove non condivisa, contro la deliberazione adottata, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25946 del 11 dicembre 2007).
Si prega di voler portare a conoscenza dell'interessato quanto sopra comunicato.