L’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78, stabilisce che “Agli amministratori…….di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione dei servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”.Considerato che l’art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante i consorzi degli enti locali, è compreso nel Capo V del titolo II del medesimo decreto, dedicato alle forme associative, si ritiene che il divieto riguardi in generale anche i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali.
La norma recata dal comma 7 del d.1. n. 78 interviene in termini generali su tutto il panorama degli amministratori locali, attraverso una duplice direttrice: da un lato, prevedendo che attraverso apposito Decreto interministeriale siano fissate le entità retributive degli amministratori di province e comuni, con riduzioni percentuali rispetto ai valori attualmente vigenti; dall'altro escludendo che gli amministratori degli altri enti locali possano essere a qualsiasi titolo remunerati.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della più volte citata norma, gli amministratori interessati non hanno diritto al percepimento di alcun compenso per le predette cariche.