Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 . Quesito.Indennità di funzione ai componenti del consorzio.

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Agli amministratori…….di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione dei servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti -

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 28/2/2011

AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ....

OGGETTO: Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.
122 . Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: indennità di funzione-

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sull'esatta corresponsione dell'indennità di funzione ai componenti del consorzio.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 indicato in oggetto stabilisce che 'Agli amministratori...di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione dei servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti'.
Considerato che l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante i consorzi degli enti locali, è compreso nel Capo V del titolo II del medesimo decreto, dedicato alle forme associative, si ritiene che il divieto riguardi in generale anche i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali.
Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da ultimo, ha espresso l'avviso che il tenore letterale della norma in questione appare indicativo di una precisa volontà del legislatore nel senso di escludere qualsiasi forma retributiva per gli amministratori di comunità montane, unioni e altre forme associative (ivi compreso i consorzi degli enti locali).
La norma recata dal comma 7 del d.1. n. 78 interviene in termini generali su tutto il panorama degli amministratori locali, attraverso una duplice direttrice: da un lato, prevedendo che attraverso apposito Decreto interministeriale siano fissate le entità retributive degli amministratori di province e comuni, con riduzioni percentuali rispetto ai valori attualmente vigenti; dall'altro escludendo che gli amministratori degli altri enti locali possano essere a qualsiasi titolo remunerati.
Pertanto, si ritiene che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata norma, gli amministratori interessati non hanno diritto al percepimento di alcun compenso per le predette cariche.