Parere in materia di patrocino legale. Si chiede se sia possibile accedere alla richiesta di refusione delle spese legali sostenute in un procedimento penale – reato di cui all’art. 589 c.p. – dal dirigente del servizio opere pubbliche dell’ente t

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2011
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

La disciplina inerente il rimborso delle spese legali sostenute dal personale dirigente in un procedimento di responsabilità civile o penale è contenuta nell’art. 12 del C.C.N.L. 12.2.2002. Sul punto si è espressa anche la Corte dei Conti Sardegna con parere n. 2/2006. Si è del parere che, ai fini del rimborso delle spese legali, dovrà essere l’Amministrazione stessa a valutare autonomamente tutti i profili della fattispecie in esame sopra descritti.

Testo 

OGGETTO: richiesta parere in materia di patrocinio legale.

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Comune ha chiesto di conoscere se sia possibile accedere alla richiesta di refusione delle spese legali sostenute in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p. dal dirigente del Servizio opere pubbliche dell'ente, tenuto conto che:
-il processo penale si è concluso con sentenza di assoluzione ex art. 530, c. 2 c.p.p. perché 'il fatto non costituisce reato'. Ciò in quanto non è stato possibile dipanare in via definitiva il dubbio circa l'appartenenza ad una regione piuttosto che ad un comune del tratto di strada nel quale si è verificato un incidente mortale, né si è potuta ritenere provata la consapevolezza in capo al dirigente della sussistenza dell'obbligo di efficiente manutenzione di tale tratto di strada;
-gli elementi fondanti della sentenza penale non consentono di effettuare sicure valutazioni in termini di sussistenza o meno di un conflitto di interessi né sembra che siano acquisibili al di fuori dell'ambito processuale altri elementi di ausilio alla valutazione in questione.
Al riguardo, si fa presente che la disciplina inerente il rimborso delle spese legali sostenute dal personale dirigente in un procedimento di responsabilità civile o penale è contenuta nell'art. 12 del CCNL 12.2.2002, ai sensi del quale l'assunzione del relativo onere da parte dell'Ente presuppone che lo stesso, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela della propria immagine, valuti preventivamente la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità di tutelare i propri diritti e interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente, come in tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; connessione dell'atto o fatto con l'espletamento delle funzioni attribuite e l'adempimento dei compiti d'ufficio.
La circostanza che, nel caso di specie, il dirigente sia stato assolto ai sensi del citato art. 530, c. 2 'perché il fatto non costituisce reato' induce a sollecitare codesto Comune ad una attenta verifica riguardo alla condizione di conflittualità richiamata dal contratto in parola, perché la mancanza di una formula pienamente assolutoria da parte dell'Organo Giudicante non esclude che l'attività svolta dal dipendente possa configurare censure di altro genere. Sul punto, infatti, la Corte dei Conti Sardegna con parere n. 2/2006 ha precisato che 'La giurisprudenza prevalente della Corte dei conti ammette a tale fine (rimborso spese legali n.d.r.) l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste', 'l'imputato non l'ha commesso', escludendo quelle 'perché il fatto non costituisce reato' e non è previsto dalla legge come reato' oltre a quelle, .., con dispositivo dubitativo (prescrizione del reato n.d.r.). La richiamata giurisprudenza afferma, infatti, che debba, in tali ultimi casi, procedersi da parte dell'Ente, preliminarmente all'ammissione del rimborso, all'accertamento materiale e in concreto dell'assenza di conflitto d'interessi fra l'Ente e il dipendente, dovendosi in caso positivo, in conclusione, pervenire al diniego del rimborso'.
Si rappresenta, inoltre, che la insussistenza di un conflitto di interesse deve essere valutata non solo sotto il profilo della responsabilità penale o civile, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si è del parere che, ai fini del rimborso delle spese legali, dovrà essere l'Amministrazione stessa a valutare autonomamente tutti i profili della fattispecie in esame sopra descritti.