RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA UN CONSIGLIERE COMUNALE DIPENDENTE DI UN ENTE ECCLESIASTICO.

Territorio e autonomie locali
8 Marzo 2011
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che esercitano nel contempo le funzioni di ente ospedaliero, anche quando entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, non assumono la qualità di enti pubblici, poiché tale classificazione non interferisce sulla natura degli enti cui l’attività medesima fa capo, i quali mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria (Corte di Cassazione – Sez. riunite – sent. n. 2019 del 15 marzo 1985). Pertanto, considerata la natura privata dell’ente, il Comune è tenuto a rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dall’amministratore.

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/80 Roma,
AL COMUNE DI
(Rif. n. 31647 del 18 novembre 2010)

OGGETTO: Art. 80 del decreto legislativo 267/2000. Quesito.

Si fa seguito alla nota pari protocollo del 16 febbraio scorso, con la quale è stata fornita una risposta interlocutoria in merito al rimborso, ai sensi dell'art. 80 T.U.O.E.L., degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti da un consigliere comunale, dipendente dell'Ente Ecclesiastico Ospedale regionale ''.
In attesa che il Consiglio di Stato si esprima sulla valenza generale della norma, si rappresenta che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che esercitano nel contempo le funzioni di ente ospedaliero, anche quando entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, non assumono la qualità di enti pubblici, poiché tale classificazione non interferisce sulla natura degli enti cui l'attività medesima fa capo, i quali mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria (Corte di Cassazione – Sez. riunite – sent. n. 2019 del 15 marzo 1985).
Pertanto, considerata la natura privata dell'ente, si ritiene che codesto Comune sia tenuto a rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dall'amministratore in questione.