RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE

Territorio e autonomie locali
16 Febbraio 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

L’art. 5, comma 7, prevede che con decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale variabile al variare delle dimensioni demografiche dell’ente. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma, 16 febbraio 2011

AL COMUNE DI

Oggetto: Riduzione delle indennità di funzione. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione e gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in ordine alla riduzione dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali, alla luce delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al riguardo si osserva che il menzionato decreto legge, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto una serie di disposizioni volte a perseguire una riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi. Tra queste l'art. 5, comma 7, prevede che con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale variabile al variare delle dimensioni demografiche dell'ente. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.
Ciò posto, quest'Ufficio è del parere che ai fini del calcolo dell'indennità spettante agli amministratori locali devono trovare applicazione le disposizioni del citato art. 5, comma 7, essendo espressamente individuati i destinatari di tale norma mentre il richiamato art. 6, comma 3 dello stesso decreto, sembra avere un più ampio ambito di applicazione e comunque destinato a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente individuati dal segnalato art. 5, comma 7.
Tale interpretazione si ritiene peraltro sia in linea con il generale principio dell'ordinamento in base al quale, quando più leggi o più disposizioni regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale.