Per gli enti di minori dimensioni non sottoposti al patto di stabilità interno, la normativa in materia assunzionale è tuttora quella contenuta nel comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 14, comma 10, della legge 122/2010. Ai sensi di detto comma gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Non trova applicazione agli enti di minori dimensioni il secondo periodo dell’art. 14., comma 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che stabilisce il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, come ritenuto dalla Corte dei Conti – sez. controllo Toscana, parere n. 220 del 15.12.2010, destinatari della disposizione sono solo gli enti sottoposti al patto di stabilità interno. C’è quindi la necessità per gli enti di procedere ad una modifica del proprio regolamento per definire i limiti percentuali entro i quali ricorrere a tale tipologia di contratti nella misura dell’8%, come sopra definita.
In riferimento ad una nota con la quale un Ente, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, dovendo procedere alla copertura di alcuni posti resisi vacanti a partire dal 2007, per collocamento a riposo di alcuni dipendenti, ha chiesto di conoscere quali siano i vincoli da osservare per l'anno 2011 per poter effettuare assunzioni di personale con contratti a tempo indeterminato, determinato e/o con forme flessibili. E' stato chiesto, inoltre, se possa ritenersi tuttora vigente l'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e nel caso affermativo, se occorra fare riferimento a qualche percentuale.
Al riguardo, si fa presente che per gli enti di minori dimensioni non sottoposti al patto di stabilità interno, la normativa in materia assunzionale è tuttora quella contenuta nel comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall' art. 14, comma 10, della legge 122/2010. Ai sensi di detto comma, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, a condizione che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non abbiano superato il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Relativamente alla possibilità di coprire posti resisi vacanti in anni diversi da quello immediatamente precedente, si fa presente che la Corte dei conti con pronuncia delle Sez. Riunite n. 52/CONTR/10, ha ritenuto ragionevole che l'espressione 'nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno' vada intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento.
In relazione alla possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e con forme flessibili, si fa presente che, fermo restando il rispetto della disciplina contenuta nell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le stesse potranno essere effettuate nell'ambito delle possibilità assunzionali derivanti dal rispetto dell'ulteriore condizione fissata dall'art. 14, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ovvero che la spesa del personale non sia pari o superiore al 40% della spesa corrente, al fine di non incorrere nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Infatti, ai sensi dell'art. 76, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, tra le spese di personale sono da ricomprendere anche quelle spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente.
Non trova, invece, applicazione agli enti di minori dimensioni il secondo periodo dell'art. 14, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, in quanto, come ritenuto dalla Corte dei Conti - sezione di controllo per la Toscana, con il parere n. 220 del 15.12.2010, destinatari della disposizione sono solo gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
Per quanto attiene alla vigenza o meno dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, si rileva preliminarmente che la Corte Costituzionale con sentenza del 12.11.2010 n. 324 ha ritenuto applicabile anche agli enti locali la disciplina contenuta nell'art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, come modificato dall'art. 40 del Dlgs 150/2009.
Sulla compatibilità della nuova disciplina dettata dal richiamato art. 19, commi 6 e 6-bis, con la specifica disciplina recata in materia di incarichi dirigenziali esterni dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi difformi orientamenti da parte di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Sulla questione si è espressa, di recente, la Corte dei conti, Sez. Riunite con le pronunce nn. 12 e 13 dell'8 marzo 2011, ritenendo tuttora vigente l'articolo 110, comma 1, in commento, che dovrà, tuttavia, essere applicato tenendo conto del principio generale di contenimento del ricorso ad incarichi esterni di tipo fiduciario, sancito dal richiamato art. 19, comma 6 e 6-bis. La predetta Corte, ha ritenuto, pertanto, ragionevole l'applicazione del limite percentuale dell'8% dei posti in dotazione organica, in considerazione della mancanza nell'ordinamento degli enti locali della dirigenza generale.
Da quanto sopra esposto, consegue, quindi, la necessità per gli Enti di procedere ad una modifica del proprio regolamento in modo da definire i limiti percentuali entro i quali ricorrere a tale tipologia di contratti nella misura dell'8%, come sopra definita.