Assunzione agente polizia municipale – nel rispetto della normativa recata art. 14, commi 7 e 9 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010. L’amministrazione ha indetto nel corso del 2010 una procedura concorsuale per copertura posto v

Territorio e autonomie locali
24 Febbraio 2011
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

L’Amministrazione potrà procedere alla sostituzione del dipendente di cat. C solo nel caso in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti. L’esperimento delle procedure di mobilità costituisce, ai sensi dell’art. 34 bis D.L. 165/2001 un obbligo per l’amministrazione e solo a seguito dell’esito negativo delle stesse, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso appena espletato.

Testo 

OGGETTO: Art. 14, commi 7 e 9 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010. Assunzione di un agente di polizia locale. Quesito.

Con una nota una Amministrazione ha rappresentato di avere indetto, nel corso del 2010 e nel rispetto della normativa recata dall'art. 14, commi 7 e 9 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, una procedura concorsuale per la copertura di un posto vacante di agente di polizia locale, effettuando l'assunzione del vincitore. Nello stesso mese di dicembre, altri due posti nella dotazione organica del personale di polizia municipale si sono resi vacanti, rispettivamente un posto di agente di polizia municipale, cat. C, pos. econ. C5, per collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di servizio, e il posto di Comandante, Cat. D, pos. econ. D4, per trasferimento dello stesso al altro ente. Codesta Amministrazione ha chiesto, quindi, se, alla luce del comma 118, dell'articolo unico della legge di stabilità 13.12.2010, n. 220, possa procedere alla copertura del posto resosi vacante per collocamento a riposo con l'assunzione di un agente di polizia locale di cat. C., utilizzando, a tale scopo, per scorrimento la graduatoria relativa al concorso appena espletato, e se prima debba, comunque, procedere ad esperire le procedure di mobilità.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 118 della recente legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), aggiungendo un periodo al comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dal richiamato D.L. 78/2010, ha previsto la possibilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, di effettuare le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in deroga al 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale. Le funzioni fondamentali individuate dalla lett. b), comma 3 dell'art. 21 in commento, attengono proprio quelle di polizia locale.
Codesta Amministrazione, potrà procedere, quindi, alla sostituzione del dipendente di cat. C solo nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, non essendo sufficiente, per l'applicazione della norma in esame, una mera riduzione della spesa derivante dalla diversa posizione economica da riconoscere al dipendente da assumere o conseguente ad una riorganizzazione del servizio stesso.
In ogni caso, l'esperimento delle procedure di mobilità costituisce, ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 un obbligo per l'amministrazione e solo a seguito dell'esito negativo delle stesse, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso appena espletato.