RICHIESTA PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 60, COMMA 1 N. 9 TUOEL. POSSIBILE SUSSISTENZA DI INELEGGIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE IN QUANTO DIRETTORE SANITARIO DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATO CON LA LOCALE ASL.

Territorio e autonomie locali
21 Marzo 2011
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE INELEGGIBILITA' DELLE FIGURE DIRIGENZIALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, SONO LIBERAMENTE ELEGIBILI I DIRIGENTI "DI SECONDO LIVELLO", CIOE' I DIRETTORI SANITARI O AMMINISTRATIVI DEI DISTRETTI E PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 21 aprile 2011

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OGGETTO: Comune di ......... Richiesta parere in merito all'interpretazione dell'art. 60, comma 1, n. 9) del D. Lgs n. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale codesta Prefettura, a seguito di un esposto del 28 gennaio u.s., ha richiesto il parere di questa Direzione Centrale in ordine alla sussistenza di una causa di ineleggibilità di un consigliere comunale del comune di ..... in quanto direttore sanitario di un centro di riabilitazione convenzionato con la locale A.S.L.
Si osserva in proposito che l'art. 60, comma 1, n. 9) del decreto legislativo n. 267/2000 disponeva l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Come correttamente argomentato da codesta Prefettura, la Corte Costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 comma 1, n. 9) del decreto legislativo n. 267/2000, nella parte in cui prevedeva l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate, per disparità di trattamento rispetto alla corrispondente figura del direttore sanitario di un singolo presidio ospedaliero pubblico, liberamente eleggibile.
Nella citata sentenza è stato infatti ricordato che, a seguito dell'evoluzione della disciplina dell'ineleggibilità delle figure dirigenziali delle aziende sanitarie locali, sono liberamente eleggibili i dirigenti 'di secondo livello', cioè i direttori sanitari o amministrativi dei distretti e presidi ospedalieri pubblici. Ha osservato pertanto la Corte che 'mentre è venuta meno l'ineleggibilità per i dirigenti degli ospedali non costituiti in aziende, i quali sono ora presidi interni alle aziende stesse, è stata mantenuta la previsione relativa ai dirigenti delle strutture convenzionate, formulata in termini più ampi. È rimasta, in particolare, la previsione dell'ineleggibilità del direttore sanitario delle strutture convenzionate, che è figura assimilabile, per contesto e funzioni, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici'.
Pertanto la Corte è intervenuta, con la sentenza citata, rimediando alla rilevata disparità di trattamento e all'indebita compressione del diritto di elettorato passivo dei direttori sanitari delle strutture convenzionate.
Codesta Prefettura pone quindi il quesito se l'ipotesi in argomento, già prevista come causa d'ineleggibilità dall'art. 60, comma 1, n. 9 più volte citato, possa essere valutata come ipotesi d'incompatibilità ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto la Corte si sarebbe pronunciata sull'incostituzionalità della previsione ostativa all'accesso alla carica, ma non anche sulla ipotesi relativa all'esercizio del mandato elettorale.
Si osserva in proposito come lo stesso Giudice delle leggi abbia più volte affermato che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, tanto da ritenere inammissibile le richieste volte a sollecitare alla Corte un intervento additivo, al quale la Stessa non è costituzionalmente obbligata (cfr. sentenza del 2 luglio 2008, n. 240).
Si conclude, pertanto, osservando che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, devono essere ritenute di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica.