Un comune chiede di conoscere se sia possibile concedere permessi individuali per diritto allo studio, ad un dipendente iscritto ad una Università Telematica, per la frequenza dei corsi, per la preparazione agli esami e per il sostenimento degli stessi,

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2011
Categoria 
15.03.01 Diritto allo studio
Sintesi/Massima 

L’art. 15 del CCNL 14.9.2000 prevede una particolare e dettagliata disciplina del diritto allo studio. Il comma 2 dispone che i permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono concessi per partecipare a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, scuole istruzione primaria ecc. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota del 20.5.2009 n. 9/207/RET/R, stabilisce che “la ratio della norma vada nel senso di garantire il diritto allo studio e quindi le 150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche”.

Testo 

Con una nota un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile concedere i permessi individuali per il diritto allo studio ad un dipendente iscritto ad una Università Telematica per la frequenza ai corsi, per la preparazione agli esami e per il sostenimento degli stessi, tenuto conto che l'accesso ai corsi potrebbe avvenire anche in ore non vincolate.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 15 del CCNL 14.9.2000 prevede una particolare e dettagliata disciplina del diritto alla studio. In particolare, il comma 2 dispone che i permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale..., e per sostenere i relativi esami .
Ciò posto, per quanto attiene la possibilità di riconoscere detti permessi a dipendenti iscritti a Università telematiche, si rappresenta che, in linea generale, secondo l'orientamento espresso dall'Aran, nulla osta al riconoscimento di detti permessi, purchè risultino rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa contrattuale, relativamente alle prescritte certificazioni di partecipazione ai corsi di cui al comma 7 del predetto art. 15, anche di connessione on line, in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
Si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con nota del 20.5.2009 n. 09/207/RET/R, ha ritenuto che 'anche se la metodologia e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti, comunque il percorso formativo dello studente universitario si concretizza in attività non necessariamente legate a tale frequenza' e che 'la ratio della norma vada nel senso di garantire il diritto allo studio indipendentemente dalle modalità dell'erogazioni delle lezioni e, quindi, le 150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche'.
Alla luce di quanto sopra, esclusa la possibilità di usufruire dei permessi studio per la semplice preparazione agli esami, si ritiene che l'eventuale concessione di detti permessi per gli studenti iscritti ad Università Telematiche non possa prescindere dalla verifica della corretta documentazione giustificativa prodotta dal dipendente, dalla quale risulti precisamente orario e durata delle connessioni web all'Università stessa.
Per quanto attiene alla concessione dei permessi per sostenere gli esami, si rappresenta che il comma 8 del citato art. 15, dispone espressamente che per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 del medesimo articolo, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova ed in aggiunta alle 150 ore, anche i permessi previsti dall'art.19, comma 1, primo alinea del CCNL 6.7.1995.