Stabilizzazione personale precario art. 17, comma 12 legge 3.8.2009, n. 102.Normativa di riferimento per procedere alla stabilizzazione di personale è quella contenuta nell’art. 17 legge 3.8.2009, n. 102.

Territorio e autonomie locali
16 Febbraio 2011
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

: L’amministrazione può procedere alla definitiva stabilizzazione del personale esecutivo, tenuto conto che l’iter seguito risulta conforme alle lineee dettate in materia di stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ufficio ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere, nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla legge n. 122/2010 e ai sensi dell'art. 17, comma 12 della legge 3/8/2009, n. 102, alla stabilizzazione di n. 3 unità di personale di cat. B1, utilizzato dall'Ente dapprima con contratti L.S.U., poi, dal 2005 al 2007, con contratti di co.co.co,, e, attualmente, in possesso del requisito del triennio a tempo determinato maturato al 31.12.2010, per aver superato delle procedure selettive indette ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, commi 94 e 95 della L. n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 560 della legge n. 296/2006. Codesto Ufficio, fa presente, altresì, che le predette stabilizzazioni sono state previste nel piano progressivo per la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale.
Al riguardo, si fa presente che attualmente la normativa di riferimento per poter procedere alla stabilizzazione di personale è quella contenuta nell'art. 17, della citata legge 3/8/2009, n. 102, richiamata anche da un Ufficio. Il comma 12, in particolare, che disciplina le assunzioni di personale limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 e s.m.i., che interessa al caso in esame, fissa i criteri per procedere alla predetta stabilizzazione consentendo alle amministrazioni, per il triennio 2010-2012, di assumere il personale in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 1, commi 558 della legge n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica.
Ciò premesso, si ritiene utile rammentare che la scrivente, su concorde avviso espresso dal Ministero dell'Economia, ha sostenuto che la disposizione recata dal richiamato art. 3, comma 94, lett. b), non consentisse di parificare le collaborazioni coordinate e continuative ai tempi determinati ai fini della stabilizzazione, rendendo, quindi, immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti; il richiamo, infatti, a quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560 della finanziaria 2007 (riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti messi a concorso per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato) confermava il percorso già delineato in tal sede (c.d. 'prestabilizzazione').
Si tratta, quindi, di una procedura volta a far conseguire anche ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. i requisiti previsti dall'art. 1, comma 558 della legge finanziaria per il 2007 ...il triennio di lavoro prestato a tempo determinato e superamento di prove selettive.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene, quindi che codesta Amministrazione possa procedere alla definitiva stabilizzazione del personale esecutivo in questione, tenuto conto che l'iter seguito risulta conforme alle linee dettate in materia di stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.