A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011 LE INDENNITA', I COMPENSI, I GETTONI ECC.CCC...CORRISPOSTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO AUTOMATICAMENTE RIDOTTE DEL 10% RISPETTO AGLI IMPORTI RISULTANTI ALLA DATA DEL 30 APRILE 2010. SINO AL 31 DICEMBRE 2013 GLI EMOLUMENTI NON POSSONO SUPERRARE GLI IMPORTI RISULTANTI ALLA DATA DEL 30 APRILE 2010.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 16 FEBBRAIO 2011
OGGETTO: Provincia di ..... Quesito relativo all'applicazione degli articoli 5, comma 7 e 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto se, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, gli importi delle indennità di funzione da corrispondere agli amministratori della Provincia – che supera il milione di abitanti – debbano essere comunque decurtati a decorrere dal 1° gennaio 2011 in forza del disposto di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto- legge.
La recente manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e siano determinati gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni.
Il successivo art. 6, comma 3, del citato decreto-legge, statuisce che 'fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.'
Nel segnalare che è tuttora in corso l'iter di emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, si osserva, in ordine alla specifica questione prospettata, che, essendo stata dettata una specifica disciplina in materia di indennità da corrispondere agli amministratori locali, non può trovare applicazione nessuna nuova disposizione dettata dalla normativa di riforma con riferimento ad ipotesi diverse.