L’art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La Cassazione, I Sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. Anche l’Avvocatura Generale con nota del 3 novembre 2009, si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 11894/06.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione ricorra l’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre, nei confronti della carica consiliare si viene a concretizzare l’ipotesi dell’incompatibilità prevista dal successivo art. 63, comma 1, n. 7, per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.