Sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale successivamente eletto alla carica di sindaco presso altro comune.

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L’art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La Cassazione, I Sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. Anche l’Avvocatura Generale con nota del 3 novembre 2009, si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 11894/06.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione ricorra l’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre, nei confronti della carica consiliare si viene a concretizzare l’ipotesi dell’incompatibilità prevista dal successivo art. 63, comma 1, n. 7, per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Testo 

Class. n.15900/TU/60 - 63 Roma, 27 luglio 2010

ALL'ON.
CAMERA DEI DEPUTATI
P.za San Claudio, 166
00186 R O M A
(Rif. nota del 13 luglio 2010

OGGETTO: Incompatibilità art. 63, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità, in relazione agli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere comunale successivamente eletto alla carica di sindaco presso altro comune.
L'art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
Secondo il precedente orientamento di quest'Ufficio, l'ipotesi prospettata non sembrava concretizzare la violazione dell'art. 60 sopracitato, in quanto la previsione normativa porrebbe una correlazione tra la tipologia di cariche, sancendo l'ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune e, analogamente, l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi è consigliere comunale in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, I Sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, nell'effettuare un esame dell'evoluzione legislativa in tema di ineleggibilità, si è pronunciata a favore dell'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune.
Al fine di evitare interpretazioni disomogenee della norma in esame, questa Direzione Centrale ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale che, con nota del 3 novembre 2009, si è espressa in senso conforme all'indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 11894/06.
Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, si ritiene che nel caso in questione ricorra l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre, nei confronti della carica consiliare si viene a concretizzare l'ipotesi dell'incompatibilità prevista dal successivo art. 63, comma 1, n. 7, per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.
La rimozione di detta incompatibilità va operata con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica di sindaco ricoperta; viceversa, l'accertamento della citata causa ostativa, oltre che in via amministrativa, con la procedura prevista dall'art. 69 del T.U.O.E.L., può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore dei comuni interessati o da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile, ai sensi dell'art. 70 del cennato Testo unico.