L’art. 29 dello statuto dell’ente comunitario rinvia alla legge statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, mentre l’articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili, tra l’altro, alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l’accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l’ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all’aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio che, nella fattispecie in esame intercorre con la comunità montana.
Ne consegue che, nel caso di specie, va escluso il delinearsi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 7, del T.U.E.L., della causa di ineleggibilità ivi prevista.
Né è ravvisabile l’altra causa di ineleggibilità invocata (art. 60, comma 1, n. 11 del citato testo unico), in quanto la comunità montana non può considerarsi “istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune”.