Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
In presenza di una disposizione statutaria che consenta agli assessori di partecipare alle sedute di consiglio e commissioni quando le stesse trattino argomenti attinenti alle deleghe ad essi conferite, si ritiene che gli amministratori in questione potranno usufruire, oltre ai permessi di cui al comma 3, dei permessi retribuiti di cui all’art. 79, comma 4 del T.U.O.E.L. e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al successivo comma 5.
in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attesa la incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco, in caso di decesso del sindaco, non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.
L’art. 1, c.1- ter, del decreto legge 25.1.2010 n. 2, come convertito dalla legge n. 42 del 26 marzo 2010, inserendo il c.185 bis all’art.2 della legge finanziaria 2010 (l.191/2009), ha stabilito la soppressione dei “circondari provinciali esistenti…” e l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 21 del TUOEL, che prevedevano la possibilità di suddividere il territorio provinciale in circondari, di istituire l’assemblea dei sindaci e di nominare un presidente.
Pertanto si ritiene che previsioni statutarie contrastanti con le suddette disposizioni non siano consentite, indipendentemente dalla esiguità o meno delle spese sostenute da ciascun ente Provinciale per i costi dei servizi e per gli eventuali emolumenti spettanti ai consiglieri di circondario.
La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. Anche l’Avvocatura Generale si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11894/06.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione ricorra l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000.
la materia dei gruppi consiliari afferisce al “funzionamento dei consigli” disciplinato, come prevede espressamente l’art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 dall’apposito regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa (v. co. 3 stesso articolo 38). Pertanto, si ritiene che l’ipotesi del distacco dal gruppo di appartenenza originaria possa essere attuata esclusivamente in conformità alle surriferite disposizioni.
L’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, demanda all’apposito Regolamento la disciplina sul funzionamento del Consiglio, cui si riconosce ai sensi del successivo comma 3, autonomia funzionale e organizzativa. Qualora il Regolamento del consiglio comunale preveda la possibilità di invertire l’o.d.g., a tale opzione potrà farsi ricorso purché ricorrano le condizioni previste dallo stesso Regolamento.
IL RICORRENTE NON CHIEDE L'ADEMPIMENTO A POSTO A CARICO DEL COMUNE IN RELAZIONI ALLE SPESE PROCESSUALI, BENSI' PROMUOVE ISTANZA PER DANNI PATRIMONIALI E MORALI IMPUTATI ALL'AMM.NE COMUNALE. PERTANTOMANCA UNA POSIZIONE CREDITORIA DEL PRIVATO CHE CONSEGUA DA PRECEDENTE GIUDIZIO CONTRO L'AMM.NE E PER FAR VALERE LA QUALE L'AMM.RE PROMUOVE UNA LITE CONSEGUENZIALE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, CONDIZIONE NECESSARIA ACCHE' L'AMMINISTRATORE NON INCORRA NELLA CAUSA OSTATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
PERCHE' SUSSISTA INCOMPATIBILITA' PER ESSERE PARTE DI UN PROCEDIMENTO, DEVE ESSERE ACCERTATA CON RIFERIMENTO ALLA QUALITA' DI PARTE IN SENSO PROCESSUALE.
IN ASSENZA DI NORMATIVA REGIONALE, LE MODALITA' DI SCIOGLIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE SONO DISCIPLINATE DALLLA NORMATIVA STATALE- SE LE COMUNITA' MONTANE SONO STATE COMMISSARIATE CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELL'ART 141 TUOEL, NON POTENDOSI INTERVENIRE SU ORGANI GIA' SCIOLTI.
PROBLEMATICA SORTA SUL FATTO CHE ALL'EPOCA DEI FATTI L'INTERESSATO NON RIVESTIVA INCARICO PUBBLICO, AGENDO NEL QUADRO DI UNA ATTIVITA' DI NATURA PRIVATISTICA.
ALLA LUCE SI RITIENE SUSSISTENTE LA SOPRAVVENUTA CAUSA OSTATIVA ALLA PERMANENZA IN CARICO DEL CONSIGLIERE.
L’art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, al comma 1, numero 2, che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale, “nel territorio presso il quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza”.
I “funzionari di pubblica sicurezza” transitarono nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato già a seguito della entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36 e 96).
Considerato che in tale ruolo non sono compresi gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, benché tale Corpo sia compreso tra le forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della citata legge n. 121, si ritiene che non possa configurarsi, nel caso in questione, alcuna causa di ineleggibilità, anche considerato che le disposizioni in materia sono considerate dalla giurisprudenza norme di stretta interpretazione.
L'ENTE NON E' TENUTO AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI PER LA NATURA PUBBLICA DI POSTE ITALIANE SPA E FERROVIE DELLO STATO SPA
Possibilità di attuazione di un referendum consultivo, in mancanza dello specifico regolamento previsto dallo Statuto.
Si ritiene che il regolamento costituisce presupposto essenziale per l’attivazione della consultazione referendaria, nella considerazione che le norme di dettaglio hanno una funzione complementare ed integrativa delle previsioni statutarie. Tale orientamento risulta conforme alla costante giurisprudenza amministrativa formatasi in materia che ritiene debba essere la fonte regolamentare a “prevedere le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall’iniziativa sino alla proclamazione dei risultati……” inclusi i sistemi con cui sindacare l’ammissibilità della consultazione.
Lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) è approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, assegnati".
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”.
Non sussistono preclusioni alla corresponsione della indennità di fine mandato ad un ex sindaco che godeva, durante il periodo del suo mandato amministrativo, del trattamento di pensione.
L’art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l’indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. La stessa costituisce “un’integrazione” dell’indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell’incarico amministrativo.
L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
Tale misura si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all’uopo interpellato, con il parere espresso nell’adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Applicazione suindicate leggi (non contenenti espressa modifica citato comma 4) prevedenti soppressione figura Direttore generale in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti - Decadenza facoltà conferimento predette funzioni nelle particolari fattispecie elencate comma 4, nonché quella relativa stipula convenzioni tra comuni popolazione inferiore quella attualmente richiesta(comma 3) fermo restando, tra compiti ordinari Segretario, quello sovrintendere e coordinare attività dirigenti (art. 97, comma 4, suindicato D. Lgs. 267/2000)
LA GIURISPRUDENZA SI E' ORIENTATA NEL SENSO CHE LA SEMPLICE VESTE FORMALE DI SPA NON SIA IDONEA A TRASFORMARE LA NATURA PUBBLICISTICA DI SOGGETTI CHE CONTINUANO AD ESSERE AFFIDATARI DI RILEVANTI INTERESSI PUBBLICI E POSSONO CONSIDERARSI SOGGETTI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOC. AL PARI DELLE AZIENDE SPECIALI. (CFR, TAR CAMPANIA 1 SEZ. 19/3/2008, N. 2533)
NEL CASO IN ESAME LE SPESE LEGALI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE IN QUANTO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NON E' STATA APPELLATA ED E' PASSATA IN GIUDICATO ANCHE NELLA PARTE DEL DISPOSITIVO RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE.
Applicazione disposizione art. 49, comma 1, L. n. 133/2008, modificato da art. 17, comma 26, L. n. 102/2009 (assunzioni esclusivamente mediante contratti lavoro subordinato tempo indeterminato, con procedure reclutamento cui art. 35, D. Lgs. 165/2001) con riserva non superiore 40% personale non dirigenziale (possesso requisiti cui art.1 dommi 519 e 558, L. n. 296/2006 e art. 3, comma 90 L. n. 244/2007) - Legittimità procedure stabilizzazione, da 1.1.2010, solo con richiamate modalità concorsuali per personale già in servizio presso ente con contratti co.co.co. (comma 10 citato art. 17) - Non applicazione disposizione cui art. 63, comma 6, D. Lgs 112/1999 A soggetti con contratti di co.co.co., stipulati da concessionario, stante non concretizzazione medesimi quale rapporto dipendenza tipo subordinato.
SALVO L'EVENTUALE PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEL FRATTEMPO INTERVENUTA, L'AMMINISTRATORE IN QUESTIONE AVRA' TITOLO A PERCEPIRE L'INDENNITA' DI FUNZIONE - E' APPLICABILE ALLA FATTISPECIE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.