Applicazione, in suindicata ipotesi, divieto assoluto (previsto citato art. 76) procedere assunzioni di personale qualsiasi titolo, anche se spese sostenute per dette assunzioni - finanziate specifico fondo - non concorrono a determinazione spesa complessiva del personale.
Con una nota, pervenuta a questo Ministero per il tramite della competente Prefettura, un'Amministrazione nel rappresentare di non avere rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2009, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere all'assunzione di personale di polizia municipale a tempo determinato ai sensi dell'art. 208, comma 4bis del D.lgs. n. 285/1992, in deroga al divieto assunzionale previsto dall'art. 76, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Al riguardo, pur rilevando che le spese sostenute per le assunzioni effettuate ai sensi del citato comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, in quanto finanziate da specifico fondo, non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale, si deve ritenere, tuttavia, applicabile, nel caso in cui l'ente non abbia rispettato il patto di stabilità interno, il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo previsto dall'art. 76, comma 4 della legge n. 133/2008.