RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMM.RI RELATIVE AD UN GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI PER AVER PROCURATO UN DANNO AL COMUNE PER MANCATA COPERTURA DEL COSTO MINIMO DEL SERVIZIO COMUNALE .

Territorio e autonomie locali
1 Giugno 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

NEL CASO IN ESAME LE SPESE LEGALI NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE IN QUANTO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NON E' STATA APPELLATA ED E' PASSATA IN GIUDICATO ANCHE NELLA PARTE DEL DISPOSITIVO RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 1 GIUGNO 2010

OGGETTO: Comune di ........ Rimborso spese legali ad ex amministratore comunale. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se sia dovuto ad alcuni ex amministratori il rimborso delle spese legali relative ad un giudizio di responsabilità contabile,- nei confronti degli stessi per aver procurato un danno al Comune per mancata copertura del costo minimo del servizio comunale a domanda individuale, con riferimento all'esercizio 1991-, tenuto conto che la Corte dei Conti- sez.giurisdizionale per la Regione Campania- , con sentenza n.1035/07 del 20.02.2007 , ha dichiarato improcedibile l'azione intentata dalla Procura Regionale, con atto di citazione depositato il 31 agosto 1994, nei confronti dei soggetti convenuti, e spese compensate tra le parti.
Al riguardo, si rappresenta che codesto ente nel quesito proposto fa riferimento all'art.3, comma 2-bis, del D.L. 23/10/1996 n.543, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma1, della L.639/96, che stabilisce: ' In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
L'art.10 bis , comma 10, del D.L. n.203/2005 che è stato modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, stabilisce che le disposizioni dell'art.3, comma 2-bis, del decreto legge n.543/1996 si interpretano nel senso che il giudice contabile , in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.
Il caso da esaminare, come si evince dalla sentenza della Corte dei Conti inviata da codesto Ente , riguarda , invece, altra fattispecie e cioè quella disciplinata dall'art. 3 , comma 2-ter, del citato D.L. n.543/1996 che prevede:' L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi'.
Non esiste , quindi, per la fattispecie in esame una sentenza di proscioglimento del giudice contabile, ma una sentenza con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla Procura Regionale nei confronti di ex amministratori comunali per danno erariale poichè è sopraggiunta la norma prevista dal citato art.3, comma 2-ter, norma che è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.327/1998, la quale ha stabilito che rientra nei poteri del legislatore di escludere, in modo ragionevole e non arbitrario, dal novero dei casi produttivi di danno erariale, una fattispecie dopo che la stessa è venuta in essere.
Tuttavia quest'ufficio ritiene che, nel caso in esame, le spese legali non possano essere rimborsate in quanto la sentenza in questione della Corte dei Conti non è stata appellata ed è, quindi, passata in giudicato anche nella parte del dispositivo relativa alla compensazione delle spese; pertanto, non avendo il giudice contabile provveduto alla liquidazione delle spese, non si capisce di quali somme il convenuto possa chiedere il rimborso.