L’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, dispone la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita.
All’amministratore in questione, che in qualità di lavoratore dipendente non usufruisce dell’istituto dell’aspettativa, dovrà essere corrisposta l’indennità nella misura dimezzata, sempreché lo specifico contratto di lavoro non preveda tale istituto.
Prot.15900/TU/00/82 Roma,
AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato trasmesso un quesito teso a conoscere in quale misura l'indennità di funzione spetti ad un sindaco, lavoratore dipendente, non collocato in aspettativa.
Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita.
Poiché ratio della disposizione è quella di differenziare il trattamento economico tra gli amministratori che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra coloro cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, all'amministratore in questione, che in qualità di lavoratore dipendente non usufruisce dell'istituto dell'aspettativa, dovrà essere corrisposta l'indennità nella misura dimezzata, sempreché lo specifico contratto di lavoro non preveda tale istituto.