Copertura - seguito internalizzazione servizio accertamento e riscossione tributi - posti part-time tempo determinato (sensi art. 1, commi 529 e 560, L. n. 296/2006), mediante selezione pubblica con riserva 60% a personale contratto CO.CO.CO. (che ha pres

Territorio e autonomie locali
28 Maggio 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Applicazione disposizione art. 49, comma 1, L. n. 133/2008, modificato da art. 17, comma 26, L. n. 102/2009 (assunzioni esclusivamente mediante contratti lavoro subordinato tempo indeterminato, con procedure reclutamento cui art. 35, D. Lgs. 165/2001) con riserva non superiore 40% personale non dirigenziale (possesso requisiti cui art.1 dommi 519 e 558, L. n. 296/2006 e art. 3, comma 90 L. n. 244/2007) - Legittimità procedure stabilizzazione, da 1.1.2010, solo con richiamate modalità concorsuali per personale già in servizio presso ente con contratti co.co.co. (comma 10 citato art. 17) - Non applicazione disposizione cui art. 63, comma 6, D. Lgs 112/1999 A soggetti con contratti di co.co.co., stipulati da concessionario, stante non concretizzazione medesimi quale rapporto dipendenza tipo subordinato.

Testo 

L'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009, prevede che le pubbliche amministrazioni nel triennio 2010-2012, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art.1 dommi 519 e 558 della legge 296/2006 e all'art. 3, comma 90 della legge 244/2007.
Inoltre, il successivo comma 11, del medesimo art. 17 dispone che le predette amministrazioni possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza maturata dal personale di cui al citato comma 10 nonché dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lett. b) della legge 244/2007.
Dalla richiamata normativa si evince, pertanto, che le procedure di stabilizzazione, possono avvenire, a decorrere dal 1.1.2010, solamente con le richiamate modalità concorsuali e per il personale già in servizio presso l'ente con contratti di co.co.co.
Per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato giova rammentare che l'art. 49, comma 1, della legge 133/2008 che ha sostituito l'art. 36 del dlgs 165/2001, successivamente modificato dal comma 26, dell'art. 17, della predetta legge 102/2009, dispone che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del dlgs 165/2001.
Per quanto riguarda la possibilità di applicare la disposizione, richiamata dall'ente, di cui all'art. 63, comma 6, del Dlgs 112/1999, che consente, alla scadenza delle concessioni dei tributi degli enti locali e quando il servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o da un nuovo concessionario, la priorità dell'assunzione dei dipendenti del concessionario, si rileva che i soggetti con i quali il concessionario ha stipulato contratti di co.co.co non possono essere considerati dipendenti, tenuto conto che i predetti contratti non concretizzano un rapporto di dipendenza di tipo subordinato.